Come noto, il Decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5 recante Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 ha stabilito che al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
Ma cosa accadrà in concreto a livello retributivo?
A tale proposito segnaliamo un interessante documento pubblicato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena che con la nota prot. n. 2039 del 28 febbraio scorso interviene con alcuni chiarimenti di carattere amministrativo utili anche per le istituzioni scolastiche.
Per coloro che ricevono la retribuzione in misura fissa, nulla cambia, atteso che nei mesi considerati (marzo e novembre 2011) riceveranno la normale retribuzione.
Diverso è il discorso invece per chi ha una forma di pagamento “ad ore”. Per costoro in busta paga dovrà essere riportato un emolumento pari ad 1/6 dell’orario settimanale di lavoro, comprensivo della retribuzione globale di fatto con gli eventuali elementi accessori.
Se il lavoratore presta la propria attività il 17 marzo 2011 cosa succede?
Si tratta di una prestazione lavorativa, a tutti gli effetti, svolta in giornata festiva: ciò significa che, sotto l’aspetto retributivo sarà compensato come una giornata lavorativa festiva secondo la previsione del CCNL. Ovviamente, eventuali “sforamenti” di orario per lavoro straordinario dovranno essere retribuiti come “straordinario festivo” e lo stesso lavoro notturno, se prestato, dovrà essere riconosciuto come “notturno festivo”.