Se le norme non lo prevedono esplicitamente, l'insegnate non ha diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore rispetto a quella di appartenenza.
Il caso esaminato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 748 del 15/02/2012, riguarda un’insegnante, docente di ruolo di dattilografia e stenografia (VI livello), aveva richiesto di percepire il superiore trattamento economico spettante agli insegnanti di materie letterarie (VII livello), in corrispondenza del servizio prestato nella superiore qualifica – in qualità di soprannumeraria, essendo in possesso di diploma di laurea – per gli a.s. 1995/96 e 1996/97.
Il Consiglio di Stato, pur non ignorando alcune isolate pronunce di opposto segno, ha aderito al prevalente indirizzo giurisprudenziale che esclude la corresponsione del trattamento economico, corrispondente a funzioni superiori alla qualifica di appartenenza, in assenza di esplicite disposizioni normative al riguardo.
La questione concerne infatti la nota problematica dello svolgimento di funzioni superiori, rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza: questione da tempo oggetto di contenzioso, sotto il duplice profilo del riconoscimento sia del superiore livello professionale di fatto raggiunto, sia del trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte. Sotto il primo profilo, è oggetto di pacifica giurisprudenza l’inammissibilità della pretesa, in quanto riferita ad una posizione lavorativa definita con provvedimento autoritativo di inquadramento, quale atto di carattere auto-organizzatorio contestabile entro gli ordinari termini di decadenza, con correlativa posizione di interesse legittimo non suscettibile di azione di accertamento. Per quanto riguarda, inoltre, la retribuzione delle mansioni superiori alla qualifica di fatto svolte, il Collegio ritiene condivisibile l’indirizzo giurisprudenziale che nega in ordine all’espletamento di dette mansioni – per il periodo di cui trattasi – qualsiasi rilevanza anche economica.
Anche se la contrattazione collettiva ha portato quindi, nel corso del tempo, a riconoscimenti connessi all’insegnamento comunque svolto, in situazioni di perdurante carenza di procedure selettive, nessuno spazio è lasciato agli organi giudicanti per un riconoscimento anche solo economico non disciplinato in via normativa.