“Poichè l’iscrizione a scuola e l’ammissione ad una gita scolastica determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni all’allievo compete la dimostrazione di aver subito un evento lesivo durante quest’ultima, mentre incombe all’istituto la prova liberatoria, consistente nella riconducibilità dell’evento lesivo ad una sequenza casuale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l’adozione di ogni misura idonea, in relazione alle circostanze, a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall’uso delle strutture prescelte per lo svolgimento della gita scolastica e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche”.
Si è così espressa la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1769 dell’8 febbraio 2012, accogliendo in parte il ricorso di una ragazza che, nel corso di una gita scolastica a Firenze, era rimasta totalmente invalida a seguito di lesioni riportate cadendo da una terrazza non protetta da parapetti, dopo aver fumato uno spinello insieme ad un compagno.
Il Tribunale e la Corte di Appello avevano rigettato i ricorsi contro il MIUR, la scuola, il gestore dell’hotel e i genitori del compagno, ritenuto responsabile di averle passato lo spinello. Ma dopo la pronuncia della Suprema Corte i giudici di Trieste dovranno riesaminare il caso.
Anche perché, per la Cassazione, la scuola la scuola ha l’obbligo contrattuale di garantire l’incolumità dell’alunno e il personale accompagnatore avrebbe dovuto rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura, per poi adottare misure in concreto idonee alle circostanze (sostituzione della stanza, rifiuto di alloggiarvi, ricerca di soluzioni alternative anche tramite l’organizzatore o, in caso estremo, rientro anticipato). Oppure, semplicemente, in relazione alla capacità di discernimento del singolo ragazzo ospitato nella camera, il docente avrebbe dovuto impartire adeguati e comprensibili moniti a non adottare specifiche condotte pericolose.