Sinergie di Scuola

La sezione lavoro del Tribunale di Bari, con decreto del 7 febbraio, ha deciso in merito al ricorso presentato da alcune organizzazioni sindacali nei confronti della presunta condotta antisindacale di un Dirigente scolastico, che aveva assegnato il cd. bonus merito senza “porre in essere tutte le attività necessarie all’apertura di un tavolo di confronto con le associazioni sindacali per la distribuzione tra docenti in servizio presso il citato Istituto”.

Il Giudice ha respinto la richiesta, precisando che l'art. 1, commi da 126 a 130, della legge n. 107 del 2015, reca una dettagliata disciplina relativa all'istituzione, ripartizione e distribuzione del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente, nella quale peraltro si precisa che la somma assegnata a titolo di valorizzazione del merito "ha natura di retribuzione accessoria".

Questa disciplina, secondo il Giudice, non contempla la partecipazione delle organizzazioni sindacali nel procedimento destinato a concludersi con la distribuzione delle somme provenienti da questo fondo, considerato che:

a) il fondo in questione è istituito presso il Miur e con decreto ministeriale è ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti (comma 126);

h) al comitato per la valutazione dei docenti - del quale non fanno parte componenti designati su indicazione delle organizzazioni sindacali - è assegnato, tra le altre cose, il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla scorta di taluni parametri previsti in linea generale dalla legge;

c) sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, il Dirigente scolastico, con motivata valutazione, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo (denominata bonus) (comma 128).

Per il Tribunale barese, non si può dunque condividere l'assunto secondo cui l'esclusione delle organizzazioni sindacali dalla procedura di attribuzione del bonus violerebbe le prerogative sindacali in materia di contrattazione collettiva e, di riflesso, le libertà del sindacato e la sua funzione essenziale di tutela dei diritti dei lavoratori. E inoltre, sebbene il testo unico sul pubblico impiego assegna in linea di principio alla contrattazione collettiva il compito di definire il trattamento economico accessorio collegato anche alla valutazione delle performance, questo non esclude che la materia non possa diversamente regolamentata da una fonte normativa equipollente e successiva.

È anche necessario considerare che la legge 107/2015 è speciale rispetto a quella anteriore avente invece carattere generale (il D.Lgs. n. 165/2001), dal momento che quest'ultima è diretta a disciplinare tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a. nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato, mentre la prima si limita a dettare specifiche disposizioni relative ad un determinato settore di tale ambito, ossia quello scolastico. La la disciplina di cui alla legge 107, in quanto speciale, ha dunque carattere derogatorio rispetto a quella di cui al T.U.

Ne consegue che la condotta del Dirigente scolastico non solo non è diretta ad impedire o limitare in alcun modo l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, ma risulta pienamente rispettosa del dettato normativo che regola la materia; per tale ragione il ricorso è stato respinto.

 

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