Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfarne i suoi bisogni affettivi e relazionali.
Il congedo è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti, compreso il personale scolastico.
Previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 151 del 2001, e più volte sottoposto ad integrazioni e modifiche, consiste nel diritto di ciascun genitore a fruire dell’astensione dal lavoro per i primi dodici anni di vita del bambino, nel limite massimo, per entrambi di genitori, di 10 mesi; nello specifico, la madre, dopo il periodo di astensione obbligatoria, può assentarsi per un periodo massimo, continuativo o frazionato, di sei mesi, il padre, per un periodo massimo di sei mesi, elevabili a sette qualora eserciti il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi (nel qual caso il limite complessivo è elevato a undici mesi).
Il limite di 11 mesi è valevole in caso di genitore solo o unico affidatario in via esclusiva del figlio.
Recentemente la Legge di Bilancio 2024 ha apportato importanti modifiche in senso migliorativo per i dipendenti. Di queste novità parla Francesca Romana Ciangola in Sinergie di Scuola n. 135 - Gennaio 2024. L'articolo si occupa anche di alcune recenti FAQ dell'INPS e di un parere ARAN sui primi 30 giorni retribuiti per intero per i lavoratori della scuola.
In allegato all'articolo anche un facsimile di circolare per i dipendenti.