Sinergie di Scuola

Facendo propri i chiarimenti recentemete forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il Miur si è espresso in merito alla disciplina riguardante le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, per il momento solo con riferimento al personale del Ministero.

Nel trasmettere la circolare e il fac-simile di dichiarazione sostitutiva ad essa allegato (in formato Word a questo indirizzo), il Ministero evidenzia alcuni aspetti meritevoli di attenzione.

Innanzitutto, ricorda che per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, il personale del Ministero non potrà usufruire, di regola, di assenze per malattia, dovendo invece fruire dei permessi per documentati motivi personali (art. 18 CCNL 16.5.1995) o di istituti contrattuali similari o alternativi (permessi brevi di cui all’art. 20 del CCNL 16.5.1995 o riposi compensativi di cui agli artt. 26 e 27 CCNI 16.5.2001, integrativo del CCNL 16.2.1999). In assenza di ulteriori specifiche indicazioni in merito, il Miur ritiene che, nell’ipotesi in cui l’assenza si verifichi prima dell’entrata in servizio del dipendente, il computo della durata della medesima dovrà effettuarsi riferendosi all’orario di ingresso al lavoro in ciascun ufficio, fermo restando il principio di flessibilità in entrata.

Nelle ipotesi in cui sia necessaria per poter usufruire dell’istituto richiesto (ad es. permessi per documentati motivi personali), la giustificazione dell'assenza deve avvenire mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza). In alternativa, è possibile presentare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello inserito nella circolare.

Se le visite specialistiche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici sono concomitanti con una situazione di incapacità lavorativa del dipendente, troveranno applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell’assenza per malattia. In tali casi, il medico redigerà la relativa attestazione di malattia, comunicandola all’amministrazione secondo le consuete modalità. In assenza di ulteriori specifiche indicazioni sulla circolare, il Miur ritiene che la situazione di “concomitanza” possa riferirsi tanto ai casi di accertamenti diagnostici tali da compromettere la capacità lavorativa del dipendente, quanto ai casi in cui il dipendente, già in situazione di incapacità lavorativa, debba essere sottoposto a visita (ad es. visita di controllo nel periodo di convalescenza successivo ad un intervento chirurgico).

Il Miur richiama anche le previsioni riguardanti quelle ipotesi in cui, a causa delle patologie sofferte, il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro. In tali casi, a fini di semplificazione, per poter usufruire dell’assenza per malattia si ritiene sufficiente anche un’unica certificazione del medico curante, redatta in forma cartacea, che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Tale certificazione, da presentare prima dell’inizio delle terapie, dovrà essere integrata, di volta in volta, dalle singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie per ciascuna giornata. In tali casi, l’attestazione di presenza – redatta secondo le modalità di cui sopra – dovrà contenere anche l’indicazione che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

Per eventuali ulteriori chiarimenti interpretativiil Ministero rimanda al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio4dgru@istruzione.it.

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