Al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica non spetta l’indennità di buonuscita prevista per i dipendenti dello Stato, indennità che spetta al personale iscritto da almeno un anno al Fondo di previdenza gestito dall’INPDAP e al personale avente almeno un anno di servizio continuativo.
Si è così espressa la Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 99 del 24 marzo 2011, dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, primo comma, e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell’articolo 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promosse dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria nel procedimento vertente tra un’insegnante di musica non di ruolo e l’I.N.P.D.A.P.
La docente aveva proposto ricorso ai fini dell’accertamento del diritto a conseguire l’indennità di buonuscita (ai sensi del d.P.R. n. 1032 del 1973) e l’indennità di fine rapporto (ai sensi del D.Lgs.C.p.S. n. 207 del 1947), in relazione al periodo di insegnamento – di complessivi trentaquattro anni – non di ruolo, bensì svolto in forza di una serie di incarichi continuativi, non essendo stata la medesima mai inserita nei ruoli del personale statale.
Il Tar Umbria ha, in particolare, sollevato questioni di legittimità costituzionale: dell’art. 2, primo comma, del suddetto DRP 29 dicembre 1973, n. 1032, «nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al “personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione artistica”»; dell’art. 3, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 1032 del 1973, «nella parte in cui richiede per la maturazione della buonuscita “almeno un anno di iscrizione al Fondo”»; dell’art. 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, «nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di fine rapporto ad “almeno un anno di servizio continuativo”. Questo perché, ad avviso del Tar, le disposizioni denunciate violerebbero gli artt. 3, 36 e 38 Cost. e cioè, «all’evidenza», rispettivamente i principi «di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia».
La Suprema Corte si è però espressa, dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tar, perché la formulazione delle suddette norme non consentono spazio alcuno ad interpretazione diversa da «quella logico-letterale».