Sinergie di Scuola

L'Inps ha pubblicato la circolare n. 33 dell'8/3/2012 con la quale ha dettato istruzioni in merito all'applicazione del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 recante “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Sulle pagine di Sinergie di Scuola abbiamo già ampiamente parlato della nuova disciplina (da ultimo nel n. 16 febbraio 2012), evidenziando in particolare i molti interrogativi della nuova disciplina e dedicando spazio anche ad un problema spesso sottovalutato, ma ricorrente: la riservatezza dei dati.

A tale proposito, anche l'Inps, con riferimento al trattamento dei dati ai fini del procedimento, proprio a sottolineare l'importanza della tutela dei dati attinenti lo stato di salute, scrive:

"I dati personali e sensibili dei dipendenti interessati al procedimento di accertamento dell’idoneità al servizio o di sospensione cautelare dal servizio  devono essere trattati dagli uffici competenti secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, si rammenta che tutta la documentazione sanitaria afferente i dipendenti nei cui confronti sono attivate le procedure di cui alla presente circolare devono essere trasmesse, inplico chiuso recante la dicitura “contiene documentazione sanitaria riservata”, alla Commissione medica operativa pressola Azienda sanitaria locale territorialmente competente in base alla struttura di servizio del dipendente".

 

 

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