Non spetta allo Stato disciplinare l’istituzione di nuove scuole dell’infanzia e di nuove sezioni della scuola dell’infanzia, nonché la composizione di queste ultime, mentre gli compete stabilire i criteri ai quali devono rispondere l’istituzione e il funzionamento di scuole statali del Primo ciclo.
Con la sentenza n. 92 del 9 marzo, depositata il 21 marzo 2011, la Corte Costituzionale ha parzialmente accolto i ricorsi promossi dalle Regioni Toscana e Piemonte, per conflitti di attribuzione tra enti sorti a seguito degli articoli 2, commi 4 e 6, 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del Primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),
Per la Corte, l’istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni nelle scuole dell’infanzia già esistenti, attiene, in maniera diretta, al dimensionamento della rete scolastica sul territorio; attribuzione che già la sentenza n. 200 del 2009 della stessa Corte ha riconosciuto spettare al legislatore regionale, in quanto non riconducibile all’ambito delle norme generali sull’istruzione.
Diverso l’orientamento per quanto riguarda i criteri ai quali debbono rispondere l’istituzione e il funzionamento delle scuole statali del primo ciclo, che legittimamente rientrano tra le competenze legislative esclusive dello Stato, nello stabilire.