Si riporta il commento pubblicato dalla Gilda degli Insegnanti alla sentenza n. 91/2013 depositata il 16 gennaio scorso dal Tribunate di Lagonegro:
I docenti hanno diritto di assentarsi per sottoporsi ad esami clinici utilizzando le assenze per malattia. E dunque, quando ne hanno bisogno, possono fruire di tali assenze senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico, semplicemente comunicando l'assenza prima dell´inizio delle lezioni. Pertanto, è nulla la sanzione disciplinare inflitta al docente che fruisca di tale diritto nei termini suindicati. E in ogni caso è nulla qualsiasi sanzione disciplinare che non sia espressamente prevista dalla legge per la categoria specifica dei docenti. Così come pure la sanzione inflitta senza che al docente sia stata data la possibilità di difendersi.
Così ha deciso il Giudice del lavoro di Lagonegro, Arturo Avolio, che ha accolto il ricorso presentato da una docente, ingiustamente punita da un Dirigente scolastico e condannando l'amministrazione anche al pagamento delle spese legali (sentenza n. 91/2013 depositata il 16 gennaio scorso). Il ricorso è stato sostenuto dalla Gilda degli Insegnanti di Potenza ed è stato patrocinato dall´avv. Enzo Faggella, del foro della stessa città.
Questi i fatti. Una docente si era assentata dal lavoro per sottoporsi ad alcuni esami clinici, dopo avere comunicato l'assenza a scuola prima dell'inizio delle lezioni. Per questo genere di assenza la normativa prevede che il lavoratore possa fruire delle assenze per malattia. E quindi l'insegnante si era strettamente attenuta alle disposizioni contenute nel contratto anche per quanto riguarda i termini di comunicazione dell'assenza. Che non necessitava della preventiva autorizzazione del dirigente. Il preside, però, aveva ritenuto che l'assenza fosse stata illegittima. E quindi le aveva inviato una laconica contestazione di addebiti, affermando che la docente si fosse assentata senza preventiva autorizzazione.
L'insegnante aveva provato a difendersi, ma il dirigente era rimasto fermo nella sua erronea convinzione spingendosi fino ad infliggerle una sanzione disciplinare. E il giudice gli ha dato torto su tutta la linea. Prima di tutto perché le aveva irrogato una sanzione del personale ata, che non è prevista per i docenti. Poi perché aveva sbagliato la contestazione di addebiti, in ciò precludendo alla docente di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa. E infine perché il comportamento adottato dalla docente era da ritenersi assolutamente corretto. E quindi non avrebbe dovuto sanzionarla in ogni caso.
«Purtroppo l'esercizio non legittimo del potere disciplinare da parte dei Dirigenti scolastici non è un fatto isolato e rimane sistematicamente impunito» spiega Antimo Di Geronimo, coordinatore provinciale della Gilda. «A ciò si aggiunge il fatto che il decreto Brunetta ha cancellato i rimedi stragiudiziali contrattuali per opporsi alle sanzioni ingiuste. E dunque, l'unico modo per avere giustizia è quello di rivolgersi al giudice. In ciò contribuendo ad ingolfare ulteriormente il processo del lavoro».