L'amministrazione è legittimata a contribuire alla difesa del suo dipendente imputato in un procedimento penale, sempreché sussista un interesse specifico dell'amministrazione al riguardo, da individuarsi qualora l'oggetto dell'imputazione sia in una diretta connessione con i fini della pubblica amministrazione. Elementi palesemente mancanti nella fattispecie trattata dalla Corte di Cassazione, con sentenza 4 luglio – 30 ottobre 2013, n. 24480, in cui veniva contestata al ricorrente la violazione di doveri del suo ufficio al fine di perseguire un utile privato e indebito mediante lo sviamento a fini propri di risorse da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali. Un'ipotesi in cui sussiste, al contrario, l'interesse dell'amministrazione a veder sanzionate le eventuali attività abusive compiute dal soggetto svolgente un servizio alle sue dipendenze.
La Suprema Corte ha così deciso sul ricorso di un coordinatore amministrativo di un istituto professionale sardo, il quale aveva richiesto al Ministero della Pubblica Istruzione il rimborso ex art. 18 del D.L. n. 67/1997 delle spese legali sostenute per difendersi nel processo penale celebrato nei suoi confronti, per i reati di falso e peculato, che si era concluso con assoluzione in primo grado dall'imputazione di falso e assoluzione in cassazione per il reato di abuso di ufficio non patrimoniale.
Nel caso di specie, il ricorrente si era avvalso del lavoro di alcuni collaboratori scolastici, per effettuare un suo trasloco privato durante l'orario di servizio. Allo stesso era anche stato contestato di aver corretto i registri di presenza del personale non docente alterando gli orari di entrata e uscita.
Secondo la Corte di appello, le imputazioni escludevano qualsiasi collegamento fra i fatti contestati e l'espletamento del servizio da parte del coordinatore amministrativo, e individuavano un abuso della qualità di coordinatore amministrativo al fine di effettuare e utilizzare un'attività del tutto estranea al rapporto di servizio.
E pertanto, non essendo l'attività imputabile all'amministrazione, essa non poteva dare luogo al rimborso delle spese legali in quanto esclusivamente attinente alla sfera privata del soggetto e estranea al rapporto di servizio.
Tesi, questa, confermata dalla Cassazione, perchè anche se il fatto della assoluzione del dipendente scolastico in questione è incontroverso, questo non ha alcuna incidenza rispetto al giudizio di non attribuibilità all'amministrazione dell'attività in contestazione e di irriconducibilità ai suoi fini istituzionali.