Il principio della responsabilità individuale trova applicazione anche nel mondo scolastico: non è possibile ammettere che la mancata individuazione dell’autore (o degli autori) di un illecito, all’interno o all’esterno della sede scolastica, consenta la punizione – quali coautori del fatto - di tutti coloro che sono risultati presenti.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6211 del 4/12/2012, con la quale ha dato ragione ad uno studente che – divenuto nel frattempo maggiorenne – aveva criticato la ratio decidendi della sentenza di primo grado, deducendo che gli atti impugnati hanno punito indiscriminatamente tutti gli alunni, anche coloro che, come l’appellante, non aveva commesso alcun fatto illecito, come si evince anche dalla identificazione delle stanze dell’albergo oggetto dei danneggiamenti (alcune stanze in cui erano stati alloggiati gli alunni durante un viaggio di istruzione sono state oggetto di danneggiamenti vari, conseguenti a condotte riconducibili agli alunni stessi).
In sintesi, secondo il giovane, "nulla poteva legittimare un provvedimento diretto a punire l’appellante in virtù di una inesistente responsabilità collettiva".
Per il Consiglio di Stato, non risultando in alcun modo coinvolto l’appellante nei fatti che hanno condotto ai danneggiamenti commessi nell’albergo, risulta pertanto illegittima la determinazione effettuata dal consiglio di classe per ‘eccesso di zelo’, di attribuirgli il voto del sette in condotta.
Altra questione - conclude la sentenza - è la questione se ‘chi sa’ debba collaborare con l’istituzione scolastica per individuare chi abbia effettivamente commesso l’illecito; ma tale questione esula dal giudizio, perché il consiglio scolastico non ha inteso punire la mancata collaborazione per l’accertamento dei fatti, ma la condotta illecita attiva, che presuntivamente ha attribuito a tutti gli alunni partecipanti al viaggio di studi, non soltanto a coloro dimoranti nelle stanze danneggianti e a coloro che in qualche modo si fossero lì ritrovati.