In risposta a numerosi quesiti in ordine alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (cd. "monetizzazione delle ferie non fruite") nel corso dell'anno scolastico 2012/13, il Mef – Ragioneria Generale dello Stato ha emesso la circolare prot. n. 72696 del 04/09/2013, con la quale è intervenuta sull’applicazione degli articoli 5, comma 8, del Decreto legge n. 95/2012 (cd. spending review) e 1, commi 54-55-56, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità per il 2013), con particolare riferimento alle date di decorrenza delle disposizioni.
I due termini di riferimento sono il 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del Decreto legge n. 95/2012, e il 1° gennaio 2013, decorrenza stabilita dalla legge di Stabilità.
La circolare della Rgs riepiloga le varie situazioni che possono verificarsi all’interno delle istituzioni scolastiche:
- Docenti a tempo indeterminato, docenti con nomina annuale, personale Ata non supplente breve e saltuario: le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012;
- Docenti con nomina fino al termine delle attività didattiche, docenti supplenti brevi e saltuari e personale Ata supplente breve e saltuario: dal 7 luglio 2012 le ferie non sono monetizzabili salvi i casi di cui alla nota DFP 32937/2012, dal 1° gennaio 2013 sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto.
Per completezza di informazione, si riporta il contenuto della suddetta nota DPF: “Si è dell'avviso che, pur dopo la nuova normativa, debbano rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista. Così, ad avviso dello scrivente, la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 in esame, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell'entrata in vigore della predetta disposizione e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso secondo le clausole di alcuni comparti)”.
La circolare del Mef, in conclusione, precisa che le Ragionerie Territoriali dello Stato esamineranno la posizione dei dipendenti scolastici interessati dal compenso sostitutivo delle ferie, riscontrando la posizione giuridica nella quale sono stati collocati durante i periodi di sospensione delle lezioni, al fine di verificare, in caso di mancata fruizione delle ferie, se per quei giorni vi sia assenza ad altro titolo. I giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio ed agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizia e pasquale, l'eventuale sospensione per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i
concorsi, ecc ...
Infine, per quanto riguarda le ferie maturate sino al 31 dicembre 2012, le stesse sono monetizzabili unicamente nei casi di cui alla citata nota DFP 32937/2012.