È legittima la bocciatura di uno studente anche nel caso di mancata attivazione interventi di recupero predisposti dalla scuola durante l’anno in suo favore.
A stabilirlo è il TAR Lombardia, sezione di Milano, con la sentenza breve n. 4418 del 27 agosto scorso.
Secondo i giudici, “per giurisprudenza costante, sulla legittimità del giudizio finale non possono in alcun modo incidere l'incompleta, carente o addirittura omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola, tenuto conto che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa sull'insufficiente rendimento scolastico e quindi sull'insufficiente preparazione e maturazione per accedere alla successiva fase degli studi”.
Se infatti da un lato la scuola deve porre in essere tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno e il suo inserimento nell'attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe, dall’altro le eventuali carenze nell'esercizio di tale attività non incidono sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'alunno alla classe superiore che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunte dall'alunno (cfr. tra le tante T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 10 settembre 2009 n. 1888; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29 ottobre 2007, n. 10526; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 20 settembre 2004, n. 6504).
E non è stata neppure accolta la doglianza articolata nel ricorso, con la quale si lamenta l’illegittima composizione del Collegio, in quanto un insegnante, legittimamente assente, è stato sostituito in sede di scrutinio finale da un docente di altra materia. Sul punto il Tar ha infatti osservato che, seppure il Consiglio di Classe sia un collegio perfetto, devono essere salvaguardate le esigenze organizzative fondamentali, come quelle connesse alla sostituzione di alcuni dei docenti di classe in caso di loro impedimento o assenza, per garantire il regolare e improrogabile svolgimento delle operazioni di valutazione di fine anno scolastico. “Del resto, l’art. 5 del d.l.vo 1994 n. 297 – richiamato dal ricorrente – non impone la sostituzione del docente assente con un altro della medesima materia”.
“Anzi – aggiungono i giudici di legittimità - sul piano sistematico, va osservato che l’art. 10 del d.p.r. 1998 n 323 e l’art. 16 del D.M. 2007 n. 6, nel definire la composizione dell’organo valutativo (la Commissione di esame) in sede di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria, precisano che la sostituzione del docente assente possa avvenire, in mancanza di insegnanti della stessa materia, con docenti di altra materia”.