Se i genitori non vengono informati dalla scuola del rendimento insufficiente del figlio, la bocciatura è illegittima.
È stato così ammesso a frequentare la classe superiore, sebbene con riserva in attesa della decisione di merito, l’alunno bocciato in seconda media perché non andava bene a scuola.
I genitori hanno proposto ricorso, lamentando di non essere stati informati dai docenti, nel corso dell’anno scolastico, dello scarso rendimento del figlio, e neppure della possibilità di frequentare attività di recupero organizzate dalla stessa scuola.
La non ammissione alla classe successiva è dunque arrivata come una doccia fredda al momento dell’affissione dei quadri.
Il Tar Puglia, con ordinanza n. 684/2012, ha così deciso: “atteso che non risulta fornita prova dell’adempimento dell’onere di informazione nei confronti del genitore del minore in ordine alle carenze formative riscontrate e che, soprattutto, il minore [omissis] non risulta invitato a partecipare alle attività di recupero che sono state organizzate presso l’istituto e rese in favore soli di altri alunni”.
I giudici hanno comunque stabilito di ammettere l’alunno con riserva alla classe superiore, rilevato che ricorre all’evidenza il periculum in mora consistente nel disagio dell’alunno derivante sia dalla ripetizione dell’anno scolastico nella classe seconda media, sia nella perdita dei rapporti umani instaurati nell’interno della classe.