La fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992 non presuppone un previo rientro in servizio dopo un periodo di assenza o malattia (non essendo questa una condizione prevista dalla legge) ma soltanto l’attualità del rapporto di lavoro.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3065 del 17/02/2016, dichiarando illegittimo il licenziamento di una lavoratrice che, terminato il periodo di comporto per malattia, non si era presentata al lavoro a seguito di richiesta di fruizione del permesso ex lege 104/1992, avanzata mentre era assente per malattia (durante lo stesso periodo aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave da cui deriva il diritto ai permessi).
La sentenza - come evidenziato anche dall'Aran - riguarda una lavoratrice privata ma è applicabile anche al lavoro pubblico.