Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11798 del 12/07/2012) ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad una lavoratrice affetta da nevrosi d'ansia che non aveva tempestivamente comunicato al datore di lavoro la prosecuzione del periodo di malattia.
La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, aveva già dichiarato l'illegittimità del licenziamento, precisando che "l'omessa tempestiva comunicazione della prosecuzione della malattia doveva ritenersi giustificata in considerazione del compromesso equilibrio psicologico della lavoratrice, integrando tale situazione un comprovato e giustificato impedimento, idoneo, in base alla disciplina collettiva applicabile, a escludere la sanzionabilità disciplinare dei comportamenti addebitati".
La Cassazione ha in pratica confermato la decisione della Corte di appello, evidenziando inoltre: "ha accertato la Corte territoriale, facendo riferimento alla "copiosa documentazione versata in atti", che la lavoratrice "già almeno da un anno precedente la data del suo licenziamento (anzi, addirittura a far tempo dal 2000) soffriva di disturbi d'ansia e di adattamento, con attacchi di panico, labilità emotiva esasperata, progressivamente aggravatasi fino ad evolvere in vera e propria sintomatologia depressiva [...] all'epoca del licenziamento stesso [...]".