Sono assoggettate a ritenuta d’acconto e a tassazione separata le somme percepite dal lavoratore quale indennità a seguito della transazione della controversia relativa al risarcimento del danno per licenziamento ingiusto.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 26385 del 30 dicembre 2010, ha accolto l’appello della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, affermando che “tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente ed è, comunque, onere del contribuente dimostrare che l’indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio, perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2 (Cass. n. 360 del 2009; n. 3632 del 2006 e n. 18369 del 2005)”.
Secondo l’orientamento consolidato, in relazione all’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, le somme percepite dal lavoratore a titolo di transazione della controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento sono dunque imponibili e soggette a tassazione a tassazione separata.
Inoltre, la Corte ha affermato che “al fine di poter negare l’assoggettabilità ad Irpef di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che l’erogazione stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro, e se ciò non viene positivamente escluso, che l’erogazione stessa, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà né in redditi sostituiti, né nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione o all'interruzione del rapporto di lavoro”.