Può essere licenziato un dipendente pubblico che faccia un utilizzo dei beni della scuola in maniera del tutto incompatibile con la destinazione loro propria.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione che con la sentenza 13 febbraio 2012, n. 2014 ha respinto il ricorso di un dipendente del Comune di Roma con mansioni di portiere custode di una scuola elementare, il quale era stato licenziato per avere svolto duplice attività lavorativa incompatibile con lo status di dipendente pubblico e per avere utilizzato, in tale attività, locali, strumenti e spazi in uso per ragioni di servizio.
In particolare, dai verbali redatti dal nucleo ispettivo della Guardia di Finanza era emerso che il dipendente pubblico riceveva ed "evadeva" telefonate relative ad interventi di derattizzazione curati da una ditta di proprietà della figlia; inoltre, nel cortile della scuola, erano state rinvenuti due mezzi di trasporto per le operazioni di autospurgo e disinfestazione della ditta in questione, sulle cui fiancate era anche indicato il numero di telefono della scuola stessa.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene preso in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di ledere la fiducia del datore di lavoro e "di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza (cfr. Cass. n. 6848 del 2010)".
Con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, nella giurisprudenza della Cassazione si è esclusa la proporzionalità del licenziamento ove la condotta del lavoratore (per esempio, l'abbandono momentaneo del posto di lavoro in orario notturno), se pure in contrasto con obblighi imposti dal contratto di lavoro, non determini il blocco del lavoro o un grave danno per l'attività produttiva, tenuto anche conto delle modalità del rapporto e della mancanza di precedenti disciplinari.
Nel caso in questione, la Suprema Corte ha però evidenziarto come la configurazione di una proporzionalità della sanzione irrogata muova dalla considerazione di molteplici circostanze, tale da sottrarsi in ogni profilo alle censure del ricorrente, tenuto conto, in particolare, della evenienza dell'uso, fatto dal dipendente, dei beni della scuola in maniera del tutto incompatibile con la destinazione loro propria.
In altri termini, il comportamento del dipendente costituiva violazione del c.c.n.l. nella parte in cui vietava di attendere ad occupazioni estranee al servizio e di impiegare i beni dell'Amministrazione per ragioni diverse da quelle di loro destinazione; e pertanto era idoneo a giustificare il recesso in quanto portava a dubitare della futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente.