Non è legittimo il licenziamento di una dipendente che aveva fruito dei permessi retribuiti per cure termali e non era stata vista entrare e uscire dal centro termale.
La Cassazione, con sentenza n. 1329 del 21/01/2013, nel confermare la decisione della Corte territoriale, ha stabilito che il mancato incontro della lavoratrice all'entrata o all’uscita dal centro presso il quale la dipendente avrebbe dovuto eseguire le cure termali non può costituire prova certa della mancata fruizione delle cure stesse.
Infatti, per la Suprema Corte “ferma la validità del principio invocato dal datore di lavoro, relativo alla legittimità del controllo da parte di terzi della condotta del lavoratore al di fuori dello stretto ambito lavorativo, ove lo stesso sia finalizzato alla tutela dei beni estranei al rapporto stesso, sarebbe stato onere dell'azienda dimostrare e provare la giusta causa del licenziamento anche attraverso elementi idonei a dimostrare la presenza della lavoratrice in luoghi diversi dal centro termale nei giorni delle assenze dal lavoro".
A maggior ragione se si considera che la lavoratrice era stata in grado di fornire la prova della sua presenza all’interno del centro termale negli stessi giorni in cui aveva fruito dei permessi retribuiti.