Sinergie di Scuola

L'Usr Umbria, con nota prot. n. 6587 del 21/05/2015, ha ricordato che la disposizione di riferimento per la documentazione giustificativa per le assenze del personale della scuola affetto da gravi patologie, qualora venga richiesta una visita specialistica relativa alla grave patologia stessa, è l’art. 17 comma 9 del CCNL 2006/09 del comparto scuola, il quale prevede che: “in caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.

Considerato che il suddetto articolo parla di conseguenze certificate delle terapie, in tale dizione deve farsi rientrare qualsiasi effetto derivante dalle stesse, ricomprendendo anche le eventuali visite specialistiche che si ritengano necessarie ai fini della corretta effettuazione della terapia, purché risulti con esattezza nella certificazione e venga rilasciata una specifica attestazione della visita specialistica effettuata e del periodo in cui si è svolta, al fine di giustificare l’eventuale assenza per l’ intera giornata dal servizio.

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