Sinergie di Scuola

Al personale dirigente, docente, educativo e ATA della scuola cessato dal servizio è consentito presentare domanda di riammissione in servizio. Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza è il 15 gennaio di ogni anno.

La materia è regolata dalle dall’art. 516 del D.L.vo 16/4/94 n. 297 e dall’art. 132 del DPR 10/1/57, n. 3 e le aliquote delle riammissioni in servizio sono stabilite dalle CC.MM. n. 194 del 20/7/90 e n. 155 dell’11/6/91.

La riammissione in servizio può essere richiesta solo per determinate ipotesi di cessazione: dimissioni volontarie, collocamento a riposo per anzianità di servizio e per alcune fattispecie di decadenza dall’impiego (per accettazione di missione o incarico presso un’autorità straniera senza l’autorizzazione del Ministero, oppure quando, senza giustificato motivo il dipendente non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissato ovvero sia assente ingiustificatamente, o ancora per perdita della cittadinanza dovuta a matrimonio con straniero). Tra le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio è inclusa anche la dispensa per motivi di salute o per superamento dei limiti massimi di conservazione del posto di lavoro e la cessazione per passaggio ad altra amministrazione.

Non è invece possibile essere riammessi se il collocamento a riposo è avvenuto ai sensi di norme a carattere transitorio o speciali e neanche nel caso di cessazione avvenuta per destituzione dal servizio, per decadenza a seguito di perdita della cittadinanza o per aver conseguito la nomina con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La riammissione è comunque subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non spetta di diritto al richiedente, in quanto la decisione di procedere o meno alla riammissione compete all’amministrazione, che può discrezionalmente decidere in base alla proprie esigenze organizzative e tenendo conto anche della carriera del dipendente. Inoltre, non esiste un termine per porre in essere il procedimento di riammissione, che può essere quindi disposto in qualunque momento.

La domanda di riammissione (vedi fac-simile) può essere presentata sia per la provincia in cui è avvenuta la cessazione dal servizio sia per altra provincia e ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio, con decorrenza dalla data di riammissione in servizio, ai fini della successiva progressione economica.

L’istanza deve essere presentata dal personale dirigente, per delega alla Direzione Scolastica Regionale prescelta e dal personale docente, educativo ed A.T.A., alla Direzione Scolastica Regionale nel cui ambito territoriale è ubicata la provincia prescelta ed al dirigente dell’USP di tale provincia.

La domanda deve contenere necessariamente:

  • i dati anagrafici completi del richiedente;
  • l’indicazione della sede di titolarità precedente alla cessazione dal servizio;
  • per i docenti della scuola secondaria, la classe di concorso;
  • per il personale ATA, il profilo professionale di appartenenza al momento della cessazione;
  • la causa della cessazione;
  • le motivazioni per le quali viene richiesta la riammissione;
  • le sedi di preferenza;
  • l’assenso o il diniego ad accettare un’assegnazione d’ufficio per indisponibilità nelle sedi richieste;
  • il recapito per eventuali comunicazioni.

Il provvedimento di riammissione in servizio decorre comunque dall’anno scolastico successivo alla data di emissione del provvedimento, che per il personale dirigente è adottato dal Direttore dell'Ufficio Scolastico della Regione prescelta, per il personale docente ed educativo, dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della provincia prescelta (sentito il Consiglio Scolastico Provinciale dello stesso per il personale della scuola materna, elementare e media o il C.N.P.I. per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore) e per il personale ATA, dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale (sentito il Consiglio di Amministrazione Provinciale della provincia prescelta).

 

 

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