Devono essere monetizzare le ferie nel caso in cui, per accertati motivi di malattia, il dipendente non possa fruire del periodo a lui spettante.
Lo ha deciso il Tar Puglia, sezione di Lecce, con sentenza n. 876 del 19 maggio 2011, stabilendo che le ferie non godute per malattia vanno pagate.
Per il Giudice “il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’art. 36 della Costituzione, è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì […] al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro”. Da quanto sopra consegue la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie, trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia.
Qualora dunque il lavoratore si trovasee nell’assoluta impossibilità di godere del periodo di ferie (e la malattia è un fatto impeditivo indipendente dalla volontà del lavoratore), l’eventuale non monetizzazione (disposta a garanzia del lavoratore) finirebbe per ritorcersi contro lo stesso dipendente, impedendogli anche di ottenere, pur in presenza di una causa non ad esso imputabile, a titolo sostitutivo, il pagamento delle ferie non godute.
“Quindi – conclude il Tar - essendo il diritto alle ferie finalizzato non soltanto a permettere al lavoratore il reintegro delle proprie energie psico-fisiche ma anche a consentirgli lo svolgimento di attività di carattere personale, familiare e sociale, il collocamento in aspettativa per infermità - e quindi per fatto a lui non imputabile - oltre ad impedire il godimento delle ferie già maturate […], non preclude la maturazione del diritto al congedo ordinario”.
Il lavoratore, in queste ipotesi, deve pertanto ottenere il compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito.