L’indennità di maternità spetta anche alle lavoratrici disoccupate o sospese se:
- il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro effettivo;
- il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro, ma la lavoratrice risulta, alla data di inizio del congedo di maternità, beneficiaria del trattamento di disoccupazione.