Sinergie di Scuola

Deleghe sindacali

L'ARAN ha informato che, ai fini dell’accertamento della rappresentatività per il periodo contrattuale 2025-2027, è necessario acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2024.

La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line.

L’accesso alla procedura sarà possibile a decorrere dal 1° febbraio 2025 in quanto la rilevazione ha ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2024 per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2025.

La procedura dovrà essere conclusa entro il 31 marzo 2025.

Sono tenute a trasmettere i dati sulle deleghe sindacali tutte le Amministrazioni rappresentate dall’ARAN nella contrattazione collettiva nazionale.

L'ARAN ricorda che per le Istituzioni scolastiche ed educative i dati relativi alle deleghe sindacali dovranno essere trasmessi esclusivamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre per le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM), i dati relativi alle deleghe sindacali saranno trasmessi dal Ministero dell’Università e della Ricerca, fatta eccezione per eventuali Istituti superiori di studi musicali che ancora gestiscono in autonomia la busta paga dei dipendenti.

Numero dipendenti al 31 dicembre 2024

Uno dei dati necessari per la rilevazione delle deleghe è il numero di dipendenti in ruolo (con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato) al 31 dicembre 2024.

Con riguardo al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le Istituzione scolastiche, educative e di alta formazione di cui all’art. 5, comma 1, punto I e II del CCNQ del 22 febbraio 2024 dovranno indicare solo i dipendenti e dirigenti titolari di un contratto di durata annuale (posto vacante e disponibile) o di un contratto “sino al termine delle attività didattiche” (posto non vacante ma disponibile).

Il dato relativo ai dipendenti in servizio al 31.12.2024 deve essere compilato anche in assenza di deleghe espresse in favore delle organizzazioni sindacali.

Numero deleghe al 31 dicembre 2024

Per delega, si intende l’autorizzazione rilasciata dal dipendente al datore di lavoro affinché questi provveda a trattenere una somma X dal trattamento economico di spettanza del lavoratore e la versi ad una organizzazione sindacale. Vanno, pertanto, rilevate le sole iscrizioni ai sindacati tramite delega con trattenuta sulla retribuzione e desumibili esclusivamente dalla busta paga (in sintesi, la rilevazione corrisponde alla lettura della busta paga nella voce specifica relativa alla trattenuta sindacale operata). Conseguentemente, non devono essere rilevate le iscrizioni dirette ai sindacati senza delega per la relativa trattenuta sulla retribuzione.

In merito, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. Pertanto, è compito delle Amministrazioni garantire che nella busta paga di gennaio 2025 vengano effettuate le trattenute relative a tutte le deleghe rilasciate e ricevute entro la data del 31 dicembre 2024.

Alla luce di tale previsione contrattuale, le parti hanno chiarito che la rilevazione è effettuata sulla retribuzione di gennaio 2025 a valere sul 31 dicembre 2024, in quanto a gennaio sono rilevabili tutte le deleghe rilasciate alle organizzazioni sindacali - o revocate - entro il 31 dicembre 2024.

Non devono, infatti, essere conteggiate le deleghe che sono state revocate entro il 31/12/2024 incluso né quelle rilasciate dopo tale data, ovvero dal 1° gennaio 2025 in poi.

Con riguardo al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato operante nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione di cui all’art. 5, comma 1, punto I e II del CCNQ del 22 febbraio 2024, sia per il personale del comparto che per quello dirigenziale, vanno rilevate solo le deleghe rilasciate dai dipendenti e dirigenti titolari di un contratto di durata annuale (posto vacante e disponibile) o di un contratto “sino al termine delle attività didattiche” (posto non vacante ma disponibile).

 

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