Sinergie di Scuola

Il Tar del Lazio ha detto "no" al sovraffollamento nelle aule scolastiche.

La decisione (N. 06143/2010) è stata depositata ieri dalla sezione terza bis del tribunale amministrativo regionale di Roma ed accoglie il ricorso proposto da Codacons contro il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e tutti gli Uffici scolastici regionali per ottenere la condanna delle amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, all’adozione degli atti amministrativi di carattere generale, obbligatori per legge, necessari a riportare in termini di normale tollerabilità l’emergenza legata al denunciato sovraffollamento delle aule scolastiche.

Il Codacons, ricordiamo, nel dare notizia delle numerose segnalazioni ricevute da insegnanti, studenti e genitori, lamentava la diffusa inosservanza degli indici minimi di edilizia scolastica e dell’indice di massimo affollamento delle aule, descrivendo situazioni di pericolo e disagio stigmatizzate con l’espressione “classi-pollaio”.

Per i Giudici, “il conseguente maggiore affollamento delle aule e la relativa inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità, costituisce infatti implicazione di carattere strutturale non risolubile attraverso misure di carattere meramente organizzativo, ma unicamente affrontabile attraverso una mirata riqualificazione edilizia degli edifici e delle aule. Non v’è dubbio che le strutture edilizie costituiscano elemento fondamentale ed integrante del sistema scolastico e come tali debbano avere uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali economiche e sociali”.

Per tale ragione, accogliendo in parte il ricorso del Codacons, e accertata la mancata emanazione del piano generale di edilizia scolastica previsto dall’art.3 del dPR 81/09, il Tar del Lazio ordina al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’emanazione, di concerto, del predetto piano generale, entro giorni 120 dalla notificazione della sentenza, utilizzando a tal fine le risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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