Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) si è recentemente pronunciato sul caso di un minore che si era reso protagonista di un episodio di aggressività verbale nei riguardi dell’insegnante di lingua inglese, a seguito del quale la stessa insegnante aveva sollecitato l’adozione di idonee misure per tutelare la sua incolumità.
C'è da precisare che all’atto dell’ingresso nella scuola primaria il bambino risultava essere certificato come portatore di handicap psico-fisico e che lo stato di disabilità era stato confermato nei successivi anni scolastici e corredato dalle relative diagnosi dai piani educativi personalizzati (PEP).
A seguito di tale episodio, il Dirigente scolastico aveva trasmesso alla Procura una relazione a firma del docente di lingua straniera, rispettando le procedure richieste da una circolare del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone avente ad oggetto “comportamenti violenti di giovani studenti nell’ambito scolastico”, con la quale si richiedeva ai Dirigenti scolastici di segnalare reiterati episodi di “bullismo” presso le scuole dagli stessi dirette. In altri termini, il Dirigente scolastico aveva assimilato il caso di specie ad un comportamento configurabile come episodio di bullismo.
A fronte di tale denuncia, il Procuratore della Repubblica, richiamato l’episodio ai danni dell’insegnante d’inglese, aveva disposto l’allontanamento del minore dalla scuola. Il Dirigente scolastico, in esecuzione del nota della Procura, aveva concesso il nulla osta ai fini dell’iscrizione del minore presso un altro istituto.
I genitori erano ricorsi contro il provvedimento disposto dal Dirigente scolastico.
A tale proposito, il Collegio ha richiamato l’art. 4 del R.D. n° 653 del 1925, il quale espressamente dispone: …”l’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda (…) al Preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta”.
Il nullaosta, dunque, non è atto caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi unicamente accertare da parte dell’autorità scolastica la regolarità della posizione dello studente.
La peculiarità che connota il caso in esame si incentra, essenzialmente, sull’atto di allontanamento adottato dal Procuratore della Repubblica, tenuto conto che il nulla osta impugnato assolve alla finalità di accertamento della regolarità della posizione dello studente. Inoltre, al di là della circostanza che la domanda di trasferimento sia stata prodotta dall’interessato o - come è avvenuto nel caso in esame - disposta “d’autorità”, il nulla osta assolve sempre alla tale finalità di mero accertamento.
Il provvedimento adottato dal Dirigente scolastico non riveste, dunque, natura sanzionatoria, ma costituisce attività dovuta tenuto conto che la mancata adozione dello stesso avrebbe solo impedito al minore di iscriversi presso altro istituto.
Il provvedimento impugnato è stato adottato dal Dirigente scolastico “in obbedienza” al provvedimento del Procuratore della Repubblica, il cui tenore non lasciava in capo all’Autorità scolastica alcun margine di discrezionalità. In altri termini, il provvedimento dirigenziale non poteva essere che quello concretamente adottato, e che eventuali contestazioni andavano effettuate nei confronti dell’atto che lo aveva determinato.
Tar Lazio, Sez. I, sentenza 244 del 27/03/2012