Sinergie di Scuola

Fino al 15 giugno 2022 permane l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico. L’art. 4-ter.1 del decreto-legge 44/2021, introdotto dall’art. 8 del decreto-legge 24/2022, infatti, continua a imporre al personale scolastico l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter del medesimo decreto-legge 44/2021.

Con Circolare n. 620 del 28/03/2022 il MI ha fornito alcune indicazioni in merito all'applicazione della norma.

Inadempimento all'obbligo vaccinale

L’obbligo vaccinale continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19. L’inadempimento dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento.

Esclusioni

L'obbligo vaccinale è escluso solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Personale sospeso adibito ad altre funzioni non didattiche

Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24 del 24 marzo 2022, detta, inoltre, una disciplina particolareggiata per quanto attiene allo svolgimento della prestazione lavorativa. Si prevede, infatti, al comma 2, che per il personale docente ed educativo “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati”. Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale “impone al Dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. Il successivo comma 4, inoltre, stabilisce che “I Dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, provvedono, dal 1° aprile 2022 fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica”.

Pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all’obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4.

Il personale docente ed educativo inadempiente all’obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione.

A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell’obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all’insegnamento.

Personale dirigente e ATA non vaccinato

Non svolgendo “attività didattiche a contatto con gli alunni”, il MI ritiene, invece, che i Dirigenti scolastici ed il personale ATA, pur se inadempienti all’obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività.

Serve comunque il Green pass base

Per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base).

Lavoratori fragili

Per i lavoratori “maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità” continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili.

Verifica automatizzata

Per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e delle certificazioni verdi continuano a trovare applicazione le procedure automatizzate finora utilizzate.

 

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