L’Amministrazione scolastica deve garantire l’assistenza di sostegno ad un alunno portatore di handicap grave per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra e in base alla previsione di cui all’art. 9 del decreto legge 78/2010, che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, dovrà attivare le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica.
A ricordarlo è il Tar del Lazio, che con la Sentenza n. 33317 del 9 novembre 2010 accoglie il ricorso dei genitori di un alunno gravemente disabile riguardo al diritto di avere un insegnante di sostegno per il proprio figlio.
In particolare il Tribunale ribadisce quanto già espresso con precedente sentenza n. 3287/2010 che ha delineato il quadro delle disposizioni che regolano la materia, tra le quali la legge_104_1992, che ha espressamente riconosciuto al disabile il diritto soggettivo all’educazione e all’istruzione dalla scuola materna all’università, prevedendo che la fruibilità di tale diritto sia assicurata, tra l’altro, con il ricorso a personale docente specializzato di sostegno. Prendendo atto della circostanza che, accanto a forme più lievi, esistono forme di disabilità particolarmente gravi, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha poi previsto la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto alunni-docenti stabilito in via generale.
Sulla base di tale quadro normativo il Tar del Lazio dichiara illegittimo il provvedimento impugnato, con il quale, nonostante l’handicap del minore sia qualificato grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, l’Amministrazione dichiara l’impossibilità di garantirgli assistenza di sostegno per un numero di ore pari almeno ad un’intera cattedra. L’esiguità dell’organico non può in alcun modo pregiudicare il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave, essendo tenuta l’Istituzione Scolastica a provvedere a soddisfarle - in deroga al rapporto docenti-alunni ordinario - attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di sostegno, come prevedeva già la legge n. 449 del 1997. Quanto sopra anche tenendo conto del recente art. 9, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha confermato che il limite dei docenti di sostengo (”pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’ organico di fatto dell’ a.s. 2009/2010″) fa “salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".