Sinergie di Scuola

Nell’ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c e d, D.Lgs. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso), offrendo al contempo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa (vedi fac-simile di domanda).

Il differimento del congedo non può essere richiesto in caso di parto “a termine” (ossia di parto verificatosi in coincidenza della data presunta del parto, oppure in data successiva alla data medesima) nonché nelle ipotesi di parto prematuro allorquando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi.

Ai fini del differimento del congedo di maternità la lavoratrice ha l’onere di acquisire la certificazione medica dalla quale possa rilevarsi il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso. Tale certificazione è rilasciata dalla struttura ospedaliera, pubblica o privata, presso la quale il neonato è ricoverato. La medesima struttura ospedaliera provvederà ad attestare la data di dimissioni del neonato.

Inoltre, poiché il differimento del congedo è possibile compatibilmente con le condizioni di salute della lavoratrice, l’interessata, prima di riprendere l’attività lavorativa nel periodo di prevista astensione, ha l’onere di acquisire le certificazioni mediche attestanti la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa del lavoro.

Al riguardo, in assenza di specifiche disposizioni, trovano applicazione per analogia le norme previste in caso di flessibilità. L’idoneità della lavoratrice ad effettuare l’attività lavorativa nel periodo di prevista astensione dal lavoro, è attestata dal medico specialista del SSN (o con esso convenzionato) e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove previsto (art. 20 del D.Lgs. 151/2001).

Nell’ipotesi in esame (parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera), anche il lavoratore padre, ricorrendo una delle situazioni previste dall’art. 28 del D.Lgs. 151/2001 (decesso o grave infermità della madre, abbandono del neonato da parte della madre o affidamento esclusivo del neonato al padre), ha la possibilità di differire l’inizio del congedo di paternità alla data di ingresso del neonato nella casa familiare.

In tale ipotesi, il padre lavoratore, oltre ai documenti richiesti per attestare la situazione che ha determinato l’insorgere del congedo di paternità, dovrà presentare la certificazione sanitaria (rilasciata dalla struttura ospedaliera presso la quale il neonato è stato ricoverato) dalla quale possa rilevarsi il rapporto di causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l’immediato ricovero dello stesso nonché la data di dimissione del neonato dalla struttura presso la quale è stato ricoverato.

 

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