Gli impedimenti dei familiari a prestare la necessaria assistenza, idonei a rendere oggettivamente esclusiva quella del richiedente, devono derivare da particolari situazioni di ostacolo desunte da elementi oggettivi, che non possono consistere in “normaIi impegni di lavoro o motivi di salute genericamente indicati presenti in famiglia, poiché essi non assurgono al rango di particolari ed oggettivi impedimenti all‘assistenza”.
A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8382 del 1 dicembre 2010 che, esprimendosi sull’esclusività dell’assistenza a un portatore di disabilità grave per il riconoscimento del diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensili, ha altresì chiarito che non sono sufficienti “semplici dichiarazioni di carattere formale, magari attestanti impegni generici”, ma è necessario produrre dati ed elementi di carattere oggettivo, concernenti eventualmente anche stati psico-fisici connotati da una certa gravità, idonei a giustificare l’indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza e tali da concretizzare un’effettiva esimente da vincoli di assistenza familiare.
In altri termini, l’esclusività non può sussistere in presenza di altri congiunti in grado di assistere l’infermo e tale regola può essere derogata solo se il dipendente produce elementi probatori atti veramente a dimostrare che i congiunti stessi sono nell’impossibilità di supportare il portatore di handicap.