Il 15 marzo 2012 il Ministero degli Interni, su apposita richiesta, ha espresso un parere in merito alla modifica disposta dal comma 21 dell’art. 16 del D.L. 138 del 13/08/11, convertito nella legge 14/09/11, del primo comma dell’art. 79 del TUEL, riguardante la disciplina dei permessi prevista per i componenti dei consigli comunali e provinciali, lavoratori dipendenti, pubblici o privati.
La novellata norma prevede che le parole “per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli” siano sostituite dalle seguenti “per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento”.
Al riguardo, il Ministero ha evidenziato che la modifica legislativa è stata apportata nei termini suindicati solo relativamente al primo periodo del comma 1 dell’art. 79 che, nella parte rimanente, rimasta invariata, prevede che “nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva”.