Sinergie di Scuola

Il 15 marzo 2012 il Ministero degli Interni, su apposita richiesta, ha espresso un parere in merito alla modifica disposta dal comma 21 dell’art. 16 del D.L. 138 del 13/08/11, convertito nella legge 14/09/11, del primo comma dell’art. 79 del TUEL, riguardante la disciplina dei permessi prevista per i componenti dei consigli comunali e provinciali, lavoratori dipendenti, pubblici o privati.

La novellata norma prevede che le parole “per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli” siano sostituite dalle seguenti “per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento”.

Al riguardo, il Ministero ha evidenziato che la modifica legislativa è stata apportata nei termini suindicati solo relativamente al primo periodo del comma 1 dell’art. 79 che, nella parte rimanente, rimasta invariata, prevede che “nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva”.

 

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