Sinergie di Scuola

Un recente parere ARAN, riguardante - precisiamo - il Comparto Funzioni Centrali, si è occupato dei permessi studio in periodo di Covid richiesti per corsi on-line svolti presso Università non telematiche.

Lo riportiamo di seguito, ritenendolo utile anche per il Comparto Istruzione.

Con riferimento alle modalità di giustificazione dei permessi studio, è applicabile l’art. 46 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016-2018 nell’ipotesi di lezioni e-learning rese da Università non telematiche le quali hanno dovuto approntare una peculiare didattica a distanza (ad es. modalità e-learning, live streaming, webinar, ecc…) per far fronte all’emergenza pandemica da Covid-19?

Com’è noto, nel caso di lezioni rese da Università telematiche, il Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circolare DFP n. 12 del 2011) e questa stessa Agenzia hanno più volte chiarito la necessità che tali università attestino mediante un’apposita certificazione in quali giorni il dipendente abbia seguito personalmente ed effettivamente le lezioni telematiche.

La ratio dell’istituto in parola è permettere all’Amministrazione di potere verificare l’effettiva partecipazione del lavoratore/studente ai corsi di studio - siano essi resi in modalità on-line o in modalità ordinaria in coincidenza con l’orario di lavoro. Il comma 9 dell’art. 46 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016/2018, infatti, prescrive al dipendente l’obbligo di “[…] presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo”.

Il caso in esame è, però, quello per cui le Università non telematiche, per far fronte all’emergenza pandemica da Covid-19, hanno dovuto approntare una peculiare didattica a distanza (ad es. modalità e-learning, live streaming, webinar, ecc…).

Tanto premesso, si rappresenta che la necessità di certificazione circa la presenza effettiva dello studente/lavoratore alle lezioni in modalità e-learning rese dalle Università telematiche non può venir meno nel caso di lezioni, aventi le medesime caratteristiche, rese dalle Università non telematiche. Diversamente opinando si avrebbe una - non sostenibile - disparità di trattamento tra i lavoratori/studenti.

Pertanto, anche nel caso di Università non telematiche che però hanno reso lezioni e corsi in modalità e-learning si conferma quanto esposto nei precedenti orientamenti applicativi; ovverossia, che il dipendente fornisca al proprio datore di lavoro la relativa certificazione mediante la quale l’Università attesta che quel determinato dipendente ha seguìto personalmente ed effettivamente, in orari coincidenti con quelli lavorativi, le lezioni da remoto (cfr. Corte dei Conti Sicilia Sez. giuris., Sent. del 21/10/2015 n. 171 relativamente alla necessità della certificazione di presenza).

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