Fino alle ore 23:59 del 13 dicembre 2024 sarà possibile presentare domanda per l'attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito 12 luglio 2024, n. 140, registrato alla Corte dei conti con provvedimento del 6 agosto 2024, n. 2204.
Alle procedure selettive potranno partecipare i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori o nell’Area degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico 2024/2025, abbiano già maturato nell’Area contrattuale di appartenenza un’anzianità di servizio utile ai fini giuridici di almeno cinque anni tra ruolo e preruolo.
Per quanto concerne l’attribuzione della posizione economica nell’Area degli Operatori, in fase di prima applicazione della procedura potranno presentare domanda i dipendenti inquadrati nel profilo professionale di Operatore dei servizi agrari, con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturata nell’Area As del previgente ordinamento professionale.
Il punteggio per l’anzianità di servizio rileva esclusivamente quale titolo di preferenza, da far valere in caso di parità di punteggio ottenuto all’esito della prova finale di valutazione.
Tutti i candidati in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 8 del decreto verranno avviati ai corsi di formazione, a conclusione dei quali è previsto lo svolgimento di una prova finale di valutazione.
In base agli esiti dell’anzidetta prova finale di valutazione, gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Ambiti territoriali, per le province di rispettiva competenza, provvederanno alla compilazione delle graduatorie degli aspiranti al beneficio economico.
Concluse le procedure selettive, le nuove posizioni economiche saranno attribuite, mediante scorrimento delle relative graduatorie nel corso del triennio di validità delle stesse, a favore dei soggetti collocati in posizione utile, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate.
Le posizioni economiche cessano di essere corrisposte in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio del dipendente o in caso di progressione tra le aree.
Le faq del MIM
- D: 1. Cosa sono le posizioni economiche?
R: Le posizioni economiche sono un istituto del CCNL (articolo 52 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024) il quale consente la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale ATA sia mediante l'espletamento dell'attività lavorativa sia a seguito di formazione. - D: Quante tipologie di posizioni economiche esistono?
R: Il C.C.N.L. prevede due tipologie di posizioni economiche: la prima posizione economica può essere corrisposta al personale inquadrato in ciascuno dei ruoli professionali delle Aree dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti; solo al personale inquadrato nei profili professionali di Assistente amministrativo o di Assistente tecnico può essere corrisposta in via alternativa o la prima o la seconda posizione economica. - D: Quali Aree professionali possono beneficiare delle posizioni economiche?
R: Le posizioni economiche sono state previste nelle Aree dei Collaboratori, degli Operatori e nell'Area degli Assistenti per il personale di ruolo che all'avvio dell'anno scolastico in cui è indetta la procedura abbiano maturato nell'Area per la quale si chiede l'attribuzione della posizione economica un'anzianità di servizio di almeno 5 anni. - D: Come sono finanziate le nuove posizioni economiche?
R: Le posizioni economiche sono finanziate con le risorse del Fondo per le posizioni economiche del personale ATA previsto dall'art. 79 CCNL. - D: Quante nuove posizioni economiche sono istituite?
R: Sulla base dei criteri definiti in sede di confronto con le Organizzazioni sindacali verranno istituite nel complesso 46.297 nuove posizioni economiche così suddivise:
- n. 28.539 per l'area dei Collaboratori
- n. 82 per l'area degli Operatori
- n. 12.549 prime posizioni economiche per l'area degli Assistenti (così articolati: n. 9.050 per gli Assistenti amministrativi, n. 3.325 per gli Assistenti tecnici, n. 87 per Cuochi, n. 62 per Guardarobieri, n. 25 per Infermieri)
- n. 5.127 seconde posizioni economiche per l'area degli Assistenti (così suddivise: n. 3.743 per Assistenti amministrativi e n. 1.384 per Assistenti tecnici) - D: Come vengono attribuite le nuove posizioni economiche?
R: L'attribuzione delle posizioni economiche avviene mediante una procedura selettiva al termine di un corso di formazione diretto a tutto il personale che, avendo i requisiti di accesso alla procedura, ne faccia domanda. Al fine di assicurare una partecipazione attiva alla formazione, l'acquisizione della posizione economica avviene secondo l’ordine di graduatoria dei partecipanti definito in base alla valutazione conseguita dagli stessi nella prova finale di valutazione che si svolgerà a conclusione del corso, integrata a parità di punteggio, dall'anzianità di servizio. - D: Chi è ammesso a partecipare alla procedura per l’attribuzione della posizione economica?
R: È ammesso a partecipare alla procedura il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori o nell’Area degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbia maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non è ammesso a partecipare il personale dell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione. - D: Quando posso presentare la domanda?
R: Le istanze dovranno essere presentate unicamente in modalità telematica e potranno essere inoltrate dalle ore 12:00 del 14 novembre 2024 fino alle ore 23:59 del 13 dicembre 2024. - D: Per quale profilo professionale e rispetto a quale provincia è possibile presentare domanda di partecipazione?
R: Il candidato potrà presentare istanza di partecipazione solo per il profilo professionale di inquadramento e per la provincia di titolarità. - D: Il personale in servizio già titolare di posizione economica beneficia delle nuove posizioni economiche?
R: Il personale in servizio già titolare della prima o della seconda posizione economica in forza della previgente contrattazione collettiva mantiene la posizione economica in godimento e beneficia di rivalutazione mediante attribuzione dei nuovi valori previsti dal nuovo CCNL. - D: Il personale che risulta ancora collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina e che abbia già espletato il corso di formazione beneficia delle nuove posizioni economiche?
R: Al personale ancora collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia e che abbia già superato il corso di formazione sarà attribuita la posizione economica con precedenza rispetto al personale che verrà selezionato con la procedura indetta in forza del decreto ministeriale. - D: Il personale ancora collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia e che non abbia già espletato il corso di formazione deve presentare una nuova domanda?
R: A differenza del personale che abbia già in precedenza superato il corso di formazione e che non sia stato dichiarato decaduto dalla procedura, il personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi nazionali del 2008 e del 2009 che non abbia iniziato o completato lo svolgimento del corso di formazione prescritto in base alla previgente disciplina contrattuale in materia è tenuto a presentare istanza di partecipazione alla nuova procedura. - D: Quali servizi vengono presi in considerazione nel calcolo dei cinque anni di anzianità di servizio richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione della posizione economica?
R: Nel calcolo dei 5 anni vengono presi in considerazione i soli servizi (ruolo e non) prestati nell’area contrattuale in cui rientra il profilo professionale di attuale titolarità e per il quale si chiede l’attribuzione della posizione economica. Ad esempio: ai fini del computo del quinquennio di servizio (di ruolo o non) necessario per accedere alla procedura, l’assistente amministrativo può giovarsi anche degli anni di servizio svolti come assistente tecnico ma NON potrà giovarsi degli anni di servizio svolti come collaboratore e ciò perché, mentre i profili di assistente tecnico e di assistente amministrativo fanno parte della medesima area contrattuale, i profili di assistente e di collaboratore scolastico afferiscono a differenti aree contrattuali. - D: Il personale in posizione di collocamento fuori ruolo può presentare domanda di partecipazione?
R: Il personale collocato fuori ruolo è legittimato a partecipare alla procedura ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 comma 4 del D.M. n. 140/2024 purché però all'avvio dell'anno scolastico in cui è indetta la procedura abbia maturato nell'area un'anzianità di servizio di almeno cinque anni. - D: Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura?
R: Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Pertanto, ai fini del computo del quinquennio di servizio concorre anche il tempo in cui il personale è collocato fuori ruolo. - D: Il servizio prestato in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura?
R: Il servizio prestato in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali (ex LSU ai sensi del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) non è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura. Pertanto, ai fini del computo del quinquennio di servizio non concorre il servizio prestato a tempo indeterminato presso le menzionate imprese. - D: Il personale immesso in ruolo nell’anno scolastico 2024/2025 è ammesso a partecipare alla procedura?
R: Il personale che sia stato immesso in ruolo nell’anno scolastico in corso (2024/2025) e che, pertanto, sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una delle aree previste, è ammesso a partecipare alla procedura per l’assegnazione delle posizioni economiche. Ne consegue che l’anno in corso rileva esclusivamente ai fini dell’immissione in ruolo, ma non anche ai fini del computo dell’anzianità di servizio, secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 1 del bando. - D: Il personale inquadrato nell’area degli assistenti, con la qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico, può presentare contestualmente domanda per la prima e per la seconda posizione economica.
R: No, il personale inquadrato nell’area degli assistenti può presentare domanda o per la prima o per la seconda posizione economica, ma non per entrambe. - D: Il personale inquadrato nell’area degli assistenti, con la qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico, che non sia in possesso della prima posizione economica, può presentare domanda direttamente per il conseguimento della seconda posizione economica?
R: Sì, il personale inquadrato nell’area degli assistenti può presentare, a sua scelta, domanda per il conseguimento della prima o della seconda posizione economica. Laddove optasse direttamente per richiedere la seconda posizione economica, l’interessato dovrà partecipare esclusivamente al corso di formazione della seconda posizione economica.
Le faq della Cisl Scuola
- 1. D: Il Personale ATA neo assunto il 01/09/2024 può partecipare alla procedura?
R: Si. I requisiti per la partecipazione alla procedura sono:
Essere assunto a tempo indeterminato in un’area del personale ATA escluso i Funzionari e dell’elevata qualificazione;
Avere un’anzianità di servizio nell’area di attuale titolarità di almeno 5 anni.
Se, il personale neo assunto possiede i requisiti di servizio può quindi partecipare alla procedura.
2. D: Il servizio prestato dal personale ex LSU successivamente internalizzato è valido ai fini della procedura?
R: NO. Il servizio oggetto di valutazione ovvero valido quale requisito di accesso è esclusivamente quello prestato nelle scuole statali ovvero alle dipendenze degli EE.LL. ante 2000, tenuti a fornire il personale non docente alle scuole statali (Legge 124/99).
3. D: Il Personale appartenente all’area degli assistenti quante domande può produrre?
R: La domanda per tutti i profili è unica. Il personale può a propria scelta proporre un’unica istanza: per la I° o per la II° posizione economica.
4. D: Gli assistenti per fare domanda per la II° posizione economica devono già possedere la I° posizione economica?
R: NO. Il personale può optare indifferentemente per la I° o la II° posizione economica.
5. D: Il servizio prestato nelle scuole paritarie può essere oggetto di valutazione?
R: NO. Vale solo quello statale o quello prestato con rapporto di impiego con gli EE.LL. tenuti a fornire il personale non docente alle scuole statali (Legge 124/99).
6. D: Il Personale collocato nelle graduatorie formulate sulla base della precedente disciplina e che abbia già effettuato il corso di formazione può partecipare alla nuova procedura?
R: Al personale collocato nella graduatoria formulata sulla base della precedente disciplina che abbia già superato il corso di formazione sarà attribuita, per scorrimento, la posizione economica con precedenza rispetto al restante personale.
7. D: Ai fini della valutazione del servizio, la tabella C al punto 1 cita “il servizio prestato in qualità di personale ATA in altro profilo professionale” rispetto a quello di appartenenza. Tutto ciò sta a significare, per esempio, che colei che presenta domanda per la posizione economica di assistente (amministrativo o tecnico) può chiedere anche la valutazione dell’eventuale servizio prestato come collaboratore scolastico?
R: Si. In questo caso la valutazione dell’anno di servizio sarà valorizzata con 1 punto proprio perché trattasi di servizio prestato in altro profilo ATA.
8. D: Chi è già in graduatoria per l’attribuzione della prima posizione economica secondo la previgente disciplina avendo completato il corso di formazione e la prova selettiva può partecipare alla procedura per l’attribuzione della II° posizione economica?
R: Si. Le due posizioni sono indipendenti. Di conseguenza, l’aspirante può legittimamente produrre istanza per l’attribuzione del beneficio economico migliore.
9. D: Sono in graduatoria per l’attribuzione della I posizione economica secondo la previgente disciplina. Se partecipo alla procedura per la II posizione economica decado dalla graduatoria?
R: No. La decadenza non è automatica. Solo se l’aspirante risulterà beneficiario della posizione economica migliore decadrà dalla precedente graduatoria.