In presenza di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e/o alle Casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando – in tutto o in parte – le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente ai predetti Istituti e Casse.
La disposizione è contenuta nel D.P.R. n. 207/2010, art. 4, attuativo del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici). E con la circolare n. 3 del 16/02/2012 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti ai fini dell’attivazione del c.d.”intervento sostitutivo”della stazione appaltante.
Innanzitutto, la norma prescrive che in caso di DURC che presenti un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il c.d. intervento sostitutivo opera sia quando il debito delle stazioni appaltanti nei confronti degli appaltatori copra interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse, sia quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate dal DURC. In quest’ultimo caso le somme dovute dalla stazione appaltante all’appaltatore dovranno essere ripartite tra gli Istituti e le Casse edili in proporzione dei crediti di ciascuno Istituto o Cassa evidenziati nel DURC o comunicati dagli stessi a seguito di richiesta da parte della stazione appaltante.
Le stazioni appaltanti, prima di procedere al versamento, devono comunicare a Enti o Casse l’intenzione di sostituirsi all’originario debitore attraverso un “preavviso di pagamento”. In tal modo sarà possibile accertare se un’altra stazione appaltante abbia “ripianato” anche solo in parte le posizioni dell’appaltatore.