A seguito di numerose segnalazioni riguardanti problematiche inerenti al periodo di prova del personale ATA, l'USR Piemonte, con la nota 1873 del 16/07/2024, pone l’attenzione sulle previsioni in materia contenute nel Codice Civile e nel CCNL di riferimento.
Art. 2096 Codice civile
Il periodo di prova al quale viene sottoposto il personale neoassunto (compreso quello di cui si discute) è previsto dall’art. 2096 del Codice civile per tutti i lavoratori ed è ripreso da tutti i contratti collettivi di lavoro dei dipendenti pubblici. Pertanto, le Amministrazioni non possono rinunciare o ridurre il periodo di prova, poiché tale comportamento sarebbe in contrasto con le regole contrattuali. Deroga a tale principio, come si vedrà, è quella relativa ai dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra Amministrazione Pubblica.
CCNL comparto istruzione e ricerca
La disciplina del periodo di prova del personale ATA è contenuta nell’articolo 62 dell’ipotesi di CCNL del comparto istruzione e ricerca triennio 2019-2021 che ha abrogato di fatto l’articolo 30 del precedente contratto triennio 2016-2018. La nuova formulazione fissa la durata del periodo di prova come segue:
- due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree di Collaboratore e di Operatore;
- b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’area di Assistente;
- c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’area dei Funzionari ed elevate qualificazioni (pensiamo ai DSGA).
La principale novità sul punto è rinvenibile nella previsione, per la figura del DSGA, di un periodo di prova che passa da 4 a 6 mesi.
Per il resto la disciplina contenuta nell’art. 30 è confluita interamente in quella contenuta nell’art. 62 (la nota illustra nel dettaglio i singoli commni).
Casi giurisprudenziali
Conclude la trattazione l'analisi di alcuni principi giurisprudenziali su impugnazioni a mancati superamenti del periodo di prova dei docenti che, per analogia, possono applicarsi anche al personale ATA.