L'ARAN ha recentemente risposto alla seguente domanda:
L’esercizio del diritto di recesso da parte del datore di lavoro consente l’applicazione dell’art. 30, comma 9, del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018, ossia il rinnovo o la proroga?
Ecco la risposta con orientamento applicatico CIR37:
Si rileva che l’art. 30 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 nella sua articolazione ha ben distinti i due istituti del recesso e del rinnovo o proroga del periodo di prova.
Nel primo caso, il comma 6 dell’art. 30 prevede per entrambe le parti, la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro qualora sia decorsa la metà del periodo di prova e fatti salvi i casi di sospensione del periodo di prova espressamente previsti nel precedente comma 4. Se a recedere è il datore di lavoro, come nel caso prospettato, la norma dispone l’obbligo della motivazione della decisione da questi assunta.
Diversamente dal recesso, il successivo comma 9 dell’art. 30 prevede la possibilità per il datore di lavoro di procedere al rinnovo o alla proroga del periodo di prova.
Con tale istituto la norma ha voluto superare una situazione di impasse in cui potrebbe venire a trovarsi il datore di lavoro incerto sulle competenze e/o sull’ abilità o capacità del lavoratore.
Con lo strumento del rinnovo, quindi, il datore di lavoro concede un’altra possibilità al lavoratore di dimostrare le sue competenze ai fini della prosecuzione del rapporto di lavoro.
Tale rinnovo può essere concesso una sola volta.
Pertanto ne consegue che l’esercizio del diritto di recesso da parte del datore di lavoro, ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018 non consente l’applicazione del successivo comma 9 del medesimo articolo, ossia il rinnovo o la proroga.