La trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D.Lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 non ha determinato l'abrogazione dell'art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97 del 2004, conv. con modif. in l. n. 143 del 2004, laddove prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio già maturato alla cancellazione.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28250 del 27/11/2017, con la quale ha anche stabilito che di conseguenza va disapplicato, perché contrastante con la legge, il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato per l'omessa presentazione, in occasione delle operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza.