Superato l’anno di prova e formazione, è opportuno che i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2018/2019 presentino domanda per la ricostruzione della carriera, per poter fare valere, ai fini dell’inquadramento negli scaglioni retributivi, i servizi svolti precedentemente all’assunzione.
In particolare sono valutabili i seguenti servizi:
- insegnamento nelle scuole statali: durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Vale come anno intero anche il servizio dal 1° febbraio fino agli scrutini finali (o al termine delle attività didattica nella scuola dell’infanzia). Esistono alcune limitazioni tra i vari ordini e gradi di scuola. L’anno 2013 non è valido ai fini della ricostruzione di carriera;
- servizio di leva/civile: è pienamente valutabile se era in corso alla data del 31 gennaio 1987 o successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987 vale solo se è coperto da nomina (costanza di impiego);
- i servizi, nelle scuole dell’infanzia (sia di ruolo che non di ruolo) e primaria (solo se di ruolo) degli enti locali, ma solo se si è a tempo indeterminato nell’infanzia o primaria;
- i servizi prestati nelle scuole primarie parificate e nelle scuole secondarie pareggiate;
- servizi nelle università come professore incaricato, assistente incaricato e assistente straordinario.
Ai sensi dell’art. 209 della Legge 107/2015 la ricostruzione di carriera deve essere richiesta presentando domanda una volta superato l’anno di formazione e comunque non prima del 1° settembre dell’anno scolastico immediatamente successivo.
C’è tempo fino al 31 dicembre di ogni anno. L’istanza deve essere presentata utilizzando la funzione messa a disposizione su Istanze on-line.
In proposito, con avviso del 10/09/2019, il Miur ha comunicato che è disponibile l'istanza polis "Richiesta di Ricostruzione Carriera" per il personale Docente, Insegnante Religione Cattolica, personale Educativo e personale ATA, attraverso la quale il suddetto personale potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro il 31 dicembre 2019.
Cosa fa la scuola?
Entro il 28 febbraio, il MIUR è tenuto a comunicare al MEF, attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
Nell'articolo "Ricostruzione di carriera: cosa fa la scuola" in Sinergie di Scuola n. 86 - Febbraio 2019, Mirella Pace illustra la procedura per le istituzioni scolastiche dalla valutazione della domanda presentata dal personale all'emissione del provvedimento di riconoscimento dei servizi.