Le operazioni di rinnovo degli inventari devono fare riferimento alla situazione esistente al 31/12/2011 e hanno diretta incidenza sulle risultanze del conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2011.
Le istruzioni emanate dal MIUR interessano tutte le istituzioni scolastiche statali (inclusi i Convitti annessi), comprese quelle di nuova istituzione o interessate da provvedimenti – anche recenti – di dimensionamento. Sono invece escluse le istituzioni scolastiche della Regioni Sicilia e Valle d’Aosta, delle Province di Trento e Bolzano, i Convitti Nazionali ed Educandati femminili dello Stato, le scuole statali annesse ai Convitti e le scuole e Istituti a carattere atipico.
Sono interessati i beni che costituiscono il patrimonio delle scuole, mentre i beni appartenenti al patrimonio dello Stato, degli Enti locali o di altri soggetti e da questi concessi in uso vanno iscritti in distinti inventari. Gli inventari da tenere sono: beni mobili; beni immobili; beni di valore storico-artistico; libri e materiale bibliografico; valori mobiliari.
I beni vanno iscritti a prescindere dal loro valore, sempreché non siano classificabili quali oggetti fragili e di facile consumo (es. oggetti di cancelleria e pulizia, timbri, portapenne, cestini, scope, calcolatrici, cd, ecc.). Non si inventariano neppure i bollettini ufficiali, le riviste e i libri destinati alle biblioteche di classe.
In sintesi le scuole interessate dovranno:
- nominare la Commissione per il rinnovo degli inventari;
- fare la ricognizione materiale dei beni e formalizzare le operazioni compiute, procedendo eventualmente alla proposta di cessione dei beni non più funzionali all’attività dell’istituzione scolastica;
- compiere le necessarie sistemazioni contabili;
- aggiornare i valori;
- procedere alla redazione dei nuovi inventari al 1° gennaio 2012 con la completa rinumerazione continuativa dei beni dal numero 1 all’infinito.
Miur, C.M. prot. n. 8910 del 2 dicembre 2011