Con circolare n. 5 del 13/01/2015 l'Usp di Torino fornisce chiarimenti riguardo alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2015.
A tale proposito, l'Ufficio comunica che l’applicazione del comma 11 dell’art.72 della L.133/2008, secondo le indicazioni fornite dalle circolari ministeriali e regionali, verrà disposta esclusivamente nei confronti dei dipendenti che appartengono a classi di concorso o profilo in cui sussiste situazione di esubero e che maturino le seguenti anzianità di servizio (indipendentemente dall’età anagrafica):
- 40 anni di anzianità contributiva entro il 31/8/2015 (nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31.12.2011);
- 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva per le donne o 42 anni e 6 mesi per gli uomini entro il 31/08/2015.
Nel computo dell’anzianità contributiva vanno considerati tutti i servizi di ruolo, i servizi prestati con iscrizione al Tesoro, il servizio militare, i periodi di astensione obbligatoria ai sensi art.25 del dlgs n.151/2001, e i periodi richiesti a riscatto o ricongiunzione solo nell’ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
L'Usp ricorda anche che la legge di stabilità n.190 del 23/12/2014 ha abrogato la penalizzazione prevista per coloro che maturano i requisiti per la pensione anticipata e cessano dal servizio con un’età inferiore a 62 anni.
Non dovrà essere inoltrata la domanda di cessazione on line attraverso la procedura web POLIS da parte degli interessati che dovranno, invece, presentare istanza di pensione all’ente previdenziale.