La presenza dell’educatore è necessaria e indispensabile per garantire il contingente minimo di personale tale da assicurare le prestazioni in caso di sciopero ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a3) dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero anche nell’istituto in cui vi siano solo alunni semiconvittori?
Di seguito la risposta dell'ARAN, con orientamento applicativo CIRS90.
In via preliminare e generale, si ritiene opportuno rilevare che l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, firmato il 2.12.2020 attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
In particolare, per quanto concerne la specifica problematica in esame, si rileva che la norma risulta chiara nella sua interpretazione logico – letterale, disponendo “la vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.”
Ne consegue che la vigilanza sui minori deve essere effettuata sempre, sia in orario diurno (nel caso specifico, per gli alunni semiconvittori) che notturno (ove siano presenti alunni).
Sotto tale profilo, per determinare il contingente del personale docente, educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art. 2, il successivo art. 3, alla lett. c) così dispone: “per garantire le prestazioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a3), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: collaboratore scolastico, educatore, infermiere.”