Sinergie di Scuola

Sta creando non poco scompiglio la recente nota del Ministero esplicativa delle misure contenute nel Dpcm 2 marzo 2021.

La nota in questione, la n. 343 del 4/03/2021, tra i vari chiarimenti, scrive:

L’articolo 21, comma 2, precisa inoltre che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Questa non è una novità, perché il Dpcm 2 marzo, così come i precedenti, ripresi poi dalle varie ordinanze regionali, ha ribadito la possibilità di garantire la presenza sia per i laboratori sia per gli alunni con BES.

Sempre la nota poi continua così:

A questo proposito, restano attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 (“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”, approvato con DM 26 giugno 2020, n. 39), nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”, secondo quanto indicato dalla nota 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e … anche in ragione dell’età anagrafica”. In tal senso, già si è espressa esplicitamente Regione Lombardia, attraverso una specifica FAQ.

Ed è questo punto che sta creando scompiglio, perché molte famiglie, appellandosi a questa possibilità, stanno inondando le scuole di richieste per la frequenza in presenza dei propri figli, rifacendosi anche ad un elenco di Codici Ateco di attività ritenute essenziali (si tratta dell'elenco allegato al Dpcm 22/03/2020 delle attività consentite anche durante il lockdown).

Proviamo in proposito a fare un po' di chiarezza.

Cosa dice il Dpcm 2 marzo 2021

L'art. 43, riferito alle zone rosse, prevede che:

1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Quindi parla di presenza per i laboratori, i disabili e gli alunni con BES. Nessun cenno ai lavoratori indispensabili.

Cosa dice la nota 1990/2020

La nota del 4/03/2021 fa riferimento ad una precedente nota, la n. 1990 del 5/11/2020, illustrativa delle misure contenute nel Dpcm 3/11/2020:

Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, attenzione dovrà essere posta agli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali, in modo che anche per loro possano essere attivate, anche in ragione dell’età anagrafica, tutte le misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza.

Quell' "anche in ragione dell'età anagrafica" sembrerebbe sottintendere che la misura riguardi i minori di 14 anni, che per legge non potrebbero stare da soli a casa a svolgere le lezioni in DAD.

Cosa dice il Piano Scuola

Sempre la nota del 4/03/2021 richiama il Piano Scuola 2020/21:

Nel caso di nuova sospensione dell’attività didattica l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti locali, gli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie e le istituzioni scolastiche statali opereranno, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, per garantire la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli alunni con disabilità e degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione. La circostanza di cui al presente paragrafo sarà regolata da apposito atto dispositivo.

Atto dispositivo che, per inciso, a distanza di nove mesi non è mai stato emanato.

Ma quali sono questi lavoratori indispensabili?

Il problema è dunque l'individuazione di questi lavoratori adibiti a prestazioni essenziali.

In proposito, solleva la questione anche l'Associazione Nazionale Presidi, evidenziando, come abbiamo fatto anche noi, che il nuovo DPCM prevede la tutela per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, ma nulla dice, invece, circa i figli dei lavoratori le cui prestazioni sono da ritenersi indispensabili.

Pur condividendo la posizione assunta dal Ministero, che inserisce nella platea dei beneficiari anche i figli di questi lavoratori, l'ANP scrive:

"Non riteniamo però accettabile, soprattutto nello scenario in rapido peggioramento che caratterizza la situazione pandemica attuale, rimettere ai Dirigenti scolastici l’individuazione delle categorie di cittadini legittimate a fruire della didattica in presenza per i propri figli. La nota, infatti, non opera alcuna precisazione sui parametri da assumere a riferimento per valutare le singole istanze".  

E continua: "Se la didattica in presenza per i figli dei key worker costituisce un diritto, allora non è dato arbitrio: non possono essere i Dirigenti scolastici a individuare chi sia il titolare del diritto dando luogo, inevitabilmente, a ricostruzioni diverse e conseguenti disparità di trattamento nei confronti dei genitori. Abbiamo chiesto al Ministero dell’istruzione di intervenire urgentemente sulla questione, già molto sentita in vaste aree del Paese, emanando il previsto “atto dispositivo”. Ribadiamo che è assolutamente necessario individuare criteri univoci per l’attuazione del principio affermato dal D.M. n. 39/2020 a tutela dei diritti dei key worker e dell’interesse pubblico alla salute collettiva".

Ci uniamo all'appello dell'ANP affinché il Ministero faccia al più presto chiarezza e non lasci le scuole sole ad affrontare le molte richieste che giungono dalle famiglie.

 

 

 

 

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