Quasi ogni anno la stagione autunnale è purtroppo caratterizzata da situazioni di maltempo, a causa delle quali spesso si rende necessaria in alcune zone - come in questi giorni in Liguria - la chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza.
In questi casi, ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di impossibilità di prestazione per cause di forza maggiore, ovvero il verificarsi, imprevedibilmente, di quella situazione per cui una forza esterna insormontabile causa l’oggettiva impossibilità di adempiere alla prestazione.
Peraltro, tale impossibilità può essere rafforzata da un’ordine di autorità, ad esempio un’ordinanza del sindaco a causa della neve o di forti piogge, che inibisca l’accesso alle scuole.
La tendenza generale è di prevedere la non obbligatorietà, in capo al personale, di recuperare le ore non svolte per calamità naturali; in questo senso si sono espresse alcune note di Uffici Scolastici Regionali, ad esempio la n. 1700 del 17 febbraio 2005 dell'Abruzzo e la n. 18967/A34 del 18 novembre 2002 dell'Emilia Romagna. Quest'ultima aveva specificato in aggiunta che "l’anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale al di sotto dei 200 giorni”.
Più recentemente, il 20/02/2014 l'Usr Veneto ha risposto ad alcune segnalazioni relative a situazioni di prolungata chiusura delle scuole in conseguenza alle eccezionali precipitazioni che hanno interessato in quel periodo la Regione. I sindaci, come accade in questi casi, avevano ravvisato il ricorrere di situazioni di gravità tali da richiedere l’emanazione di ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. In tale circostanza, secondo l'Ufficio veneto, è necessario attenersi alla nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, prot. n. 1000 del 22/02/2012, nella quale si precisa che l’anno scolastico è da ritenersi comunque valido, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura.
“Resta inteso - si legge nella circolare del 2012 - che le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell’attività didattica, potranno valutare, a norma dell’art. 5 del DPR 275/99 “in rela-zione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”, la necessità di procedere ad adattamenti del calendario scolastico finalizzati al recupero, anche parziale, dei giorni di lezione non effettuati”.
Il problema del rispetto dei giorni minimi per la validità dell’anno scolastico è del resto ben presente nella determinazione del calendario scolastico da parte delle Regioni; alcune deliberazioni prevedono, ad esempio, che le istituzioni scolastiche possano modulare i giorni a disposizione non potendo mai intervenire al di sotto dei 208 giorni, proprio per fronteggiare eventuali giorni non svolti per calamità naturali, elezioni eccetera.
Come ribadito dal parere citato dell’U.S.R. Regione Abruzzo sarebbe tuttavia opportuno che il provvedimento di chiusura indicasse se la stessa debba riguardare solo la didattica, oppure comporti la chiusura totale dell’istituto scolastico.
Nel primo caso infatti, il personale amministrativo, come qualsiasi altro impiegato pubblico, dovrebbe prestare la propria giornata lavorativa, e anche il personale docente potrebbe essere utilizzato in attività alternative, se previste, come aggiornamento, formazione, scrutini eccetera.
Il personale impossibilitato a raggiungere il luogo di lavoro per avverse condizioni climatiche, sempre in questo primo caso, potrebbe giustificare l’assenza con la fruizione di un permesso personale giustificato proprio dalle condizioni climatiche.
Se, invece, il blocco della didattica per esplicito intervento di autorità dovesse comportare la chiusura totale dell’istituto, si rientrerebbe nel caso tipico di impossibilità della prestazione.
Per approfondimenti sul tema si rimanda alla lettura dell'articolo "Le cause di forza maggiore. Quando l’impossibilità (non assoluta) della prestazione potrebbe comportare il recupero delle ore non lavorate".
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