Sinergie di Scuola

La Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome ha reso pubblico l'Accordo con il quale il 24 gennaio 2013 ha adottato le "Linee-guida in materia di tirocini”, dando attuazione a quanto stabilito dalla Riforma del mercato del lavoro.

La Legge 92/2012, entrata in vigore il 18 luglio 2012, infatti, aveva previsto l’introduzione di linee guida, finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e a evitare un uso distorto e illegittimo dell'istituto.

Il tirocinio è definito una misura di politica attiva consistente in un orientamento al lavoro e formazione, pur non configurandosi come un rapporto di lavoro, finalizzato all’arricchimento delle conoscenze, all’acquisizione di competenze professionali ed all’inserimento e reinserimento lavorativo.

Le tipologie di tirocini previste nelle linee-guida sono:

  1. tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro.Non potranno durare più di sei mesi
  2. tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro. Non potranno durare più di 12 mesi
  3. tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo nel mondo del lavoro, così come quelli in favore di persone svantaggiate. I tirocini in favore di persone svantaggiate non potranno durare più di 12 mesi, mentre I tirocini in favore di soggetti disabili possono avere una durata complessiva di 24 mesi, tenendo presente che le Regioni e le province autonome potranno disciplinare misure di agevolazione e deroghe alla durata e ripetibilità.

Nei limiti di durata indicati, i periodi di tirocinio possono essere prorogati e, in caso di maternità o malattia pari o superiore ad 1/3 del tirocinio possono essere sospesi e la sospensione non concorre al computo della durata massima.

Le Linee guida non si applicano ai:

  1. tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione
  2. tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche
  3. tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP)
  4. tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingressotirocini estivi.

Soggetti promotori

Le Regioni e Province autonome individuano i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati, che possono promuovere i tirocini e tra questi rientrano (ferma restando la facoltà della legislazione regionale di modificare o integrare): 

  1. le università e le scuole superiori (pubbliche e private) abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale;
  2. i servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro;
  3. i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento;
  4. le comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro, sulla base di specifica autorizzazione regionale;
  5. i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 276/2003.

 

 

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