La Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome ha reso pubblico l'Accordo con il quale il 24 gennaio 2013 ha adottato le "Linee-guida in materia di tirocini”, dando attuazione a quanto stabilito dalla Riforma del mercato del lavoro.
La Legge 92/2012, entrata in vigore il 18 luglio 2012, infatti, aveva previsto l’introduzione di linee guida, finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e a evitare un uso distorto e illegittimo dell'istituto.
Il tirocinio è definito una misura di politica attiva consistente in un orientamento al lavoro e formazione, pur non configurandosi come un rapporto di lavoro, finalizzato all’arricchimento delle conoscenze, all’acquisizione di competenze professionali ed all’inserimento e reinserimento lavorativo.
Le tipologie di tirocini previste nelle linee-guida sono:
- tirocini formativi e di orientamento, svolti da soggetti che abbiano conseguito un titolo entro e non oltre i 12 mesi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nella transizione scuola lavoro.Non potranno durare più di sei mesi
- tirocini di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilità, nonché a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro. Non potranno durare più di 12 mesi
- tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. i tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo nel mondo del lavoro, così come quelli in favore di persone svantaggiate. I tirocini in favore di persone svantaggiate non potranno durare più di 12 mesi, mentre I tirocini in favore di soggetti disabili possono avere una durata complessiva di 24 mesi, tenendo presente che le Regioni e le province autonome potranno disciplinare misure di agevolazione e deroghe alla durata e ripetibilità.
Nei limiti di durata indicati, i periodi di tirocinio possono essere prorogati e, in caso di maternità o malattia pari o superiore ad 1/3 del tirocinio possono essere sospesi e la sospensione non concorre al computo della durata massima.
Le Linee guida non si applicano ai:
- tirocini curriculari promossi dalle università o dalle scuole, o comunque non soggetti alle comunicazioni obbligatorie in quanto svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione
- tirocini finalizzati allo svolgimento della pratica professionale ed all’accesso alle professioni ordinistiche
- tirocini transnazionali realizzati nell'ambito di specifici programmi europei (LLP)
- tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingressotirocini estivi.
Soggetti promotori
Le Regioni e Province autonome individuano i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati, che possono promuovere i tirocini e tra questi rientrano (ferma restando la facoltà della legislazione regionale di modificare o integrare):
- le università e le scuole superiori (pubbliche e private) abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale;
- i servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro;
- i centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento;
- le comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro, sulla base di specifica autorizzazione regionale;
- i soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 276/2003.