L'art. 42 del cosiddetto decreto del fare prevede la soppressione di numerose certificazioni sanitarie.
Ad esempio, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, non dovranno essere più presentati:
- certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego;
- limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato di idoneità per l’assunzione come apprendista e nel caso di minori;
- certificato per le attività ludico-motorie e amatoriali, mentre rimane l’obbligo di certificazione per le attività sportive non agonistiche presso il medico di base.