Come avviene l’eventuale sostituzione del coordinatore o dell’assistente amministrativo che sostituisce il DSGA?
La risposta è contenuta nell'orientamento applicativo SCU_091, con il quale l'ARAN ricorda che l’art. 56, comma 4 del CCNL del 29.11.2007, prevede che il DSGA, nei casi di assenza, sia sostituito dal coordinatore amministrativo e, nei casi di mancanza di quest’ultimo, dall’assistente amministrativo con incarico conferito ai sensi dell’art. 47 del CCNL, così come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale del personale ATA del 25.07.2008.
Sempre l’art. 56, allo stesso comma 4, stabilisce che l’eventuale sostituzione del coordinatore o dell’assistente amministrativo suddetto avviene secondo le vigenti disposizioni in materia di supplenze.
Tali disposizioni sono contenute nel D.M. n. 430 del 2000 “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”.