Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sentenza n. 1248 del 20/11/2015, ha dato ragione ad un’insegnante di lettere che ha chiesto l'annullamento del provvedimento di decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al corso nonché agli esami della sessione riservata d'esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione/idoneità nelle scuole secondarie, emesso dal Provveditore agli Studi di Vicenza.
Il 15 giugno 1999 il MPI aveva indetto un corso concorso per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento per la scuola secondaria, previa frequenza di un corso e superamento di un esame finale.
La ricorrente, allegando il possesso, fra l’altro, dell’anzianità di servizio di almeno 360 giorni, in qualità d’insegnante supplente e commissario d’esame in materie letterarie, nonché di docente di religione cattolica, era stata ammessa alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, previa partecipazione al corso propedeutico (per le materie letterarie: classi di abilitazione A043 e A050). Alla fine della frequenza del corso la docente aveva superato le prove finali d’esame.
Tuttavia, con proprio decreto, il Provveditore agli studi di Vicenza ne “dispone(va) la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al corso nonché alle relative prove di esame”, adducendo come motivazione l’art. 2, comma 4 dell’O.M. n. 153/99 che prevedeva la non validità dell’insegnamento della religione ai fini dell’ammissione al concorso.
L’insegnante ha così presentato ricorso e il Tar Veneto lo ha accolto.
Innanzitutto, perché era mancata la comunicazione di avvio del procedimento poi sfociato nel provvedimento con il quale si disponeva la decadenza. Infatti, la giurisprudenza ha fermamente sottolineato come in casi del genere sia assolutamente necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, a maggior ragione allorquando si tratti - come nella fattispecie all’esame - di procedimento volto a sopprimere un precedente provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario.
Altro motivo che ha portato all’accoglimento del ricorso è l’insufficienza e l’inadeguatezza della motivazione riportata nel decreto di revoca. Tale palese insufficienza rileva sotto un primo profilo, per quanto concerne l’omessa indicazione dell’interesse pubblico concreto e attuale che giustifica le misure prese in autotutela, e sotto un secondo profilo, per il fatto di non avere l’amministrazione preso in considerazione l’interesse del destinatario del provvedimento alla conservazione del preesistente provvedimento, da mettere a confronto e comparare con quello che ha mosso l’amministrazione all’annullamento.
In entrambi i casi si tratta di acquisizioni derivanti da lunga elaborazione giurisprudenziale, prima di essere canonizzate nell’art. 21-nonies della l. n. 241/90, contenente la disciplina dell’annullamento d’ufficio (cui, in buona sostanza, deve assimilarsi la revoca disposta con il decreto impugnato). Nel provvedimento di decadenza non c’è alcuna indicazione in ordine ai due punti appena richiamati, il quale si manifesta illegittimo anche sotto tali profili.
Per tali ragioni, il Tar ha considerato fondato il ricorso e ha annullato il provvedimento di decadenza impugnato.