La questione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane è sempre un tema attuale; sono infatti molte le circolari del Ministero dell’Istruzione e dei vari uffici scolastici regionali che sono intervenute più volte sulla materia per spiegare il ruolo dell’insegnante di religione e fornire indicazioni riguardo alla possibilità per gli alunni di essere esonerati e di avere diritto alla scelta di attività alternative.
Con riferimento, in particolare, all'organizzazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e al pagamento delle relative ore, è recentemente intervenuto l'Usr per il Piemonte con nota prot. n. 8496 del 20/10/2014, che ha richiamato la normativa di riferimento.
Attribuzione della nomina e pagamento delle ore
Poiché le attività alternative costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, il Mef con la nota prot. n. 26482 del 7/03/2011 ha stabilito che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
Al fine dell’attribuzione delle ore da liquidare possono identificarsi quattro tipologie di destinatari:
- personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola;
- docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo;
- personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo;
- personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate.
Nell’ipotesi 1, trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi.
Nell’ipotesi 2 le attività alternative, svolte da personale docente di ruolo e non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base.
Nell’ipotesi 3 le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale.
Nell’ipotesi 4, trattandosi di personale assunto esclusivamente per le attività alternative, l’onere può essere imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa distintamente previsti per la scuola dell’infanzia (cap. 2156), primaria (cap. 2154), secondaria di I grado (cap. 2155) e secondaria di II grado (cap. 2149).
Con la nota 87 del 7/06/2012 il Mef ha poi precisato che possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo, sia quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità; i contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno
di ogni anno scolastico; nel caso di superamento dell'orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.
Inoltre, come previsto nella nota 7181 del 7/05/2014 del Mef, avente ad oggetto la liquidazione delle ore alternative alla religione cattolica, il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica.
In ogni caso, conformemente al limite di cui alla nota 87/2012, la nomina e la retribuzione dovranno decorrere dalla data di effettivo inizio delle attività e dovranno avere effetto sino al termine delle attività didattiche.
Contenuti e programmazione
Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere. Il Collegio dei Docenti delle singole scuole programma una specifica attività didattica alternativa (che rientra nel Piano dell'Offerta Formativa), anche valutando le richieste dell'utenza e ne fissa contenuti ed obiettivi nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non appartengano a discipline curricolari.
In tale sede saranno individuate le competenze richieste per l'insegnamento delle ore alternative e vengono fissati i criteri per l'individuazione del docente.
Il Dirigente scolastico deve sottoporre all'esame e alle deliberazioni degli Organi collegiali, la necessità di attrezzare spazi, ove possibile, nonché organizzare servizi, assicurando idonea assistenza agli alunni, compito questo che dipende dalla natura stessa dell'istituzione scolastica.
I docenti che svolgono attività alternativa alla religione cattolica, come i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, comprese le operazioni relative alla valutazione periodica e finale dei rispettivi i studenti che si avvalgono di detti insegnamenti. Quindi, i docenti di attività alternativa, partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini finali, nonché all'attribuzione del credito scolastico relativamente agli studenti di scuola secondaria di I e II grado che seguono le attività medesime.