Sinergie di Scuola

Una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest'ultimo può essere licenziato.

A stabilirlo è il Consiglio di Stato, Sezione V, che con sentenza n. 1608 del 16 marzo 2011 si è espressa in merito al ricorso presentato da un dipendente comunale contro il proprio ente locale per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato – Sezione. V n. 00632/2009, concernente la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del superamento del periodo di comporto.

Nel caso in esame, il Comune ha correttamente tenuto conto del comportamento complessivo del dipendente assente per malattia, il quale, pur dichiarato idoneo al servizio, non si era presentato al lavoro ed aveva prodotto con notevole ritardo certificazioni mediche a copertura dell'assenza successiva al periodo di comporto.

Ad avviso del Comune, tali certificazioni di malattia si ponevano tra l’altro in contrasto con l'esito di idoneità della visita collegiale alla quale il dipendente era stato sottoposto a seguito di sua espressa richiesta.

Onde evitare la perdita del posto di lavoro per esaurimento del periodo di comporto – ha chiarito il Collegio - , il ricorrente, in luogo di raffigurare che le proprie condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate [omissis], ben avrebbe potuto eventualmente presentare una istanza di fruizione delle ferie per porre l'Amministrazione in grado di valutare la possibilità di concedere un ulteriore periodo di assenza dal servizio”.

È corretto quindi il comportamento dell’amministrazione, che ha risolto il rapporto di lavoro senza che nessuna intenzione di ripresa del servizio fosse emersa dalla comunicazione inviata dal dipendente; e inoltre la documentazione medica prodotta dallo stesso non avrebbe potuto ragionevolmente indurre il Comune stesso a ritenere che sussistessero le condizioni per adibire il ricorrente a proficuo lavoro, anche in mansioni diverse.

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